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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11331/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di recupero con cui l'Ufficio ha contestato a una società l'indebito utilizzo in compensazione di un credito IVA acquistato da un terzo, ritenuto inesistente. Secondo l'Amministrazione, il credito derivava da un articolato schema fraudolento posto in essere dalla società cedente e da altri soggetti, con operazioni oggettivamente inesistenti e società prive di reale struttura imprenditoriale. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in sintesi: 1) che il giudice d'appello avrebbe dovuto sospendere il processo per la pendenza di un giudizio sulla posizione della cedente, perché l'esito di quella causa sarebbe stato pregiudiziale; 2) che la motivazione sulla sua buona fede era apparente o comunque illogica, perché non avrebbe escluso adeguatamente la sua ignoranza dell'inesistenza del credito; 3) che il recupero avrebbe violato il principio di tutela del legittimo affidamento e la disciplina sulla cessione/compensazione del credito IVA acquistato in buona fede; 4) che l'atto era nullo per mancata allegazione integrale del PVC della Guardia di Finanza richiamato per relationem, non essendo stato riprodotto il contenuto essenziale delle risultanze investigative.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sulla sospensione necessaria, osservando che si trattava di un provvedimento ordinatorio e che, comunque, il giudizio relativo alla cedente era già stato definito con sentenza depositata prima dell'appello, con rigetto dei ricorsi. Ha respinto anche le doglianze sulla motivazione e sulla buona fede, affermando che, una volta accertata l'inesistenza oggettiva del credito IVA, la buona fede del cessionario non è rilevante ai fini dell'utilizzo in compensazione; inoltre, la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, era sufficiente e non apparente. Ha infine escluso il vizio di motivazione dell'atto tributario, ritenendo legittimo il rinvio per relationem al PVC, poiché l'Ufficio aveva indicato in modo specifico i fatti costitutivi della pretesa e il contenuto essenziale delle risultanze richiamate. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato previsto per legge.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992

    sospensione del processo per controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa

    La sospensione necessaria opera solo quando la decisione dipende davvero dalla definizione di altra controversia tributaria; non ricorre per un provvedimento ordinatorio e, nel caso concreto, mancava comunque la pregiudizialità perché la causa sul credito della cedente era già stata decisa prima dell'appello.

  • art. 17, d.lgs. n. 241/1997

    La compensazione non può essere effettuata validamente con crediti IVA inesistenti.

  • art. 10, L. n. 212/2000

    La tutela del legittimo affidamento richiede un comportamento dell'Amministrazione apparentemente legittimo e coerente, la buona fede del contribuente e circostanze concrete idonee a fondare l'affidamento; non basta la sola allegazione soggettiva della buona fede quando il credito è oggettivamente inesistente.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    L'obbligo motivazionale degli atti tributari può essere assolto anche per relationem, se l'atto richiamato è allegato o se ne è riprodotto il contenuto essenziale.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa adozione di un provvedimento ordinatorio non integra, di regola, omessa pronuncia sul merito della domanda.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè se non rende percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico-argomentativo del giudice.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure in cassazione sono state esaminate nei limiti dei vizi denunciati di violazione di legge e nullità motivazionale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla dedotta mancata allegazione del PVC, ma la Corte non ha ravvisato lesione del diritto di difesa.

  • art. 42, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente sul piano della motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 56, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente sul piano della motivazione dell'atto impositivo in materia IVA.

  • art. 3, L. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 39, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente in tema di fondamento e motivazione dell'accertamento.

  • art. 12, Reg. CEE n. 1697/79, come modificato dal Reg. CEE n. 1854/89

    Invocato dalla parte ricorrente sul tema della cessione del credito IVA e della buona fede, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

Massime di principio

  • Il giudice non incorre in omessa pronuncia quando non adotta un provvedimento di natura ordinatoria, come la sospensione del processo; la pregiudizialità va verificata in concreto e la sospensione necessaria non opera se la decisione dell'altra controversia non è realmente condizionante o se essa è già intervenuta.
  • In materia di IVA, una volta accertata l'inesistenza oggettiva dell'operazione o del credito, il contribuente che ha utilizzato o acquistato il credito non può invocare utilmente la sola buona fede per paralizzare il recupero, poiché l'inesistenza del credito esclude il presupposto stesso della compensazione.
  • Quando l'Amministrazione dimostra, anche per presunzioni, l'oggettiva inesistenza del credito o dell'operazione, l'onere di provare l'effettiva esistenza del diritto fatto valere grava sul contribuente; la regolarità formale della fattura o dei pagamenti non è sufficiente se inserita in un'operazione fittizia.
  • La tutela dell'affidamento ex art. 10 dello Statuto del contribuente richiede un affidamento incolpevole fondato su un comportamento dell'Amministrazione apparentemente coerente e su una condotta del contribuente conforme a correttezza; non opera in modo automatico in presenza di una frode o di un credito fittizio.
  • La motivazione per relationem dell'atto tributario è valida se il documento richiamato è allegato o se ne è riprodotto il contenuto essenziale in modo da consentire al contribuente e al giudice di comprendere i fatti posti a base della pretesa.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a rendere la decisione legittimamente controllabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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