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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01535/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda un compendio immobiliare in Taranto che una società, succeduta nella titolarità del patrimonio immobiliare di enti disciolti, assumeva di possedere in proprietà ma che era occupato da decenni da un'azienda sanitaria locale senza un titolo legittimante. La società chiedeva l'accertamento della proprietà, il rilascio dell'immobile, il risarcimento del danno da occupazione illegittima per il periodo già maturato e per quello successivo fino all'effettivo rilascio, oltre al rimborso di imposte pagate sul bene e degli oneri finanziari sostenuti per l'acquisto. La Corte d'appello aveva riconosciuto proprietà e illegittimità dell'occupazione, ma aveva rigettato o dichiarato inammissibili varie domande risarcitorie ritenendo, per il pregiudizio da occupazione, che la proprietaria dovesse provare di aver perso la possibilità di ricavare un corrispettivo maggiore dell'indennità versata dall'occupante; aveva inoltre escluso il danno per il periodo successivo al 2018 e quello maturato in pendenza di appello, richiamando i limiti delle preclusioni processuali e il divieto di condanna in futuro. Con il ricorso per cassazione la proprietaria ha denunciato violazione delle norme sulla responsabilità aquiliana e sulla liquidazione del danno, sostenendo che la Corte territoriale aveva applicato un criterio probatorio errato rispetto ai principi delle Sezioni Unite sul danno da occupazione senza titolo e che aveva illegittimamente qualificato come inammissibile la domanda di risarcimento del danno maturato fino alla decisione, pur trattandosi di illecito permanente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbendo il secondo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il rinvio dovrà attenersi ai principi elaborati dalle Sezioni Unite sul danno da occupazione sine titulo: per il danno emergente rileva la concreta possibilità perduta di godimento del bene, che può essere provata anche per presunzioni e liquidata equitativamente, se necessario usando il parametro del canone locativo di mercato; per il danno maturato durante il processo, essendo l'illecito permanente, la domanda può comprendere anche il pregiudizio successivo alla proposizione dell'azione e fino alla cessazione dell'occupazione, senza che operino rigidamente le preclusioni del primo grado o il divieto di condanna in futuro. La Corte di rinvio dovrà anche rivalutare la sufficienza dell'allegazione sul danno emergente e regolare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato per inquadrare il danno ingiusto e la responsabilità aquiliana da occupazione senza titolo

  • art. 1223 c.c.

    richiamato tra le norme sulla liquidazione del danno risarcibile

  • art. 1226 c.c.

    consente la liquidazione equitativa quando il danno esiste ma non è provabile nel preciso ammontare; il giudice può usarlo anche d'ufficio

  • art. 2056 c.c.

    richiamato quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno extracontrattuale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la distribuzione dell'onere della prova

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato sia per l'uso delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni semplici sia per il potere del giudice di valutare il materiale probatorio

  • art. 183 c.p.c.

    la Corte di cassazione esclude che le preclusioni del primo grado impediscano la domanda di danni maturati durante l'illecito permanente

  • art. 345 c.p.c.

    ammette la richiesta in appello dei danni maturati dopo la sentenza impugnata, perché derivanti dal medesimo fatto illecito permanente

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per escludere una condanna in futuro; la Cassazione precisa che nel caso di specie non si tratta di condanna in futuro, ma di danni già maturati progressivamente

  • art. 2818 c.c.

    richiamato nel quarto motivo, assorbito, in tema di garanzie e titolo esecutivo

  • art. 657 c.p.c.

    menzionato come ipotesi tipica di condanna per occupazione/rilascio con effetti futuri

  • art. 654 c.p.c.

    menzionato tra le ipotesi tipiche di condanna con effetti futuri

  • art. 316-bis c.c.

    menzionato tra le ipotesi tipiche di condanna futura

  • art. 156 c.c.

    menzionato tra le ipotesi tipiche di condanna futura

  • art. 8, commi terzo e quarto, L. 898/1970

    menzionato tra le ipotesi tipiche di condanna futura

  • art. 18, comma quarto, L. 300/1970

    menzionato tra le ipotesi tipiche di condanna futura

  • art. 614-bis c.p.c.

    menzionato tra gli strumenti che prevedono effetti coercitivi o futuri

  • art. 1591 c.c.

    richiamato come fattispecie di condanna ai canoni sino alla restituzione dell'immobile locato, evocata in via analogica

Massime di principio

  • Nell'occupazione senza titolo di un immobile, il proprietario può ottenere il risarcimento della perdita della concreta possibilità di godere del bene, anche in forma indiretta mediante concessione a terzi dietro corrispettivo; non è invece risarcibile la sola perdita della mera facoltà astratta di non usare la cosa.
  • Quando il danno da perdita subita esiste ma non è quantificabile con precisione, il giudice deve liquidarlo equitativamente, potendo assumere come parametro il canone locativo di mercato; tale potere può essere esercitato anche d'ufficio.
  • Nel giudizio per occupazione sine titulo, l'allegazione della concreta perdita di godimento può essere specificamente contestata dal convenuto; in difetto di contestazione specifica, non può pretendersi dall'attore una prova particolarmente rigorosa della circostanza, potendo valere anche presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
  • Se l'illecito è permanente e la domanda risarcitoria è proposta mentre il fatto lesivo perdura, il risarcimento può comprendere anche i danni maturati dopo la proposizione della domanda e fino alla cessazione dell'illecito, senza violare il divieto di domande nuove in appello o le preclusioni del primo grado, purché derivino dal medesimo fatto costitutivo.
  • La distinzione tra danno emergente e lucro cessante va mantenuta: per il primo basta la perdita della possibilità di godimento; per il secondo occorre la prova dello specifico maggior utile che si sarebbe potuto conseguire.
  • La sola circostanza che l'occupante versi un'indennità non esclude di per sé il risarcimento del danno da occupazione illegittima, se il proprietario deduce la perdita della concreta utilità del bene e non è dimostrato che tale utilità sia stata integralmente compensata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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