Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36603/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due debitori avevano notificato a una banca un atto di precetto per il pagamento di una somma, fondato su un titolo esecutivo giudiziale. La banca aveva proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., e il Tribunale aveva accolto l'opposizione agli atti esecutivi, ritenendo nulla la procedura esecutiva per la mancata preventiva o contestuale notificazione del titolo esecutivo con il precetto. I debitori hanno ricorso per cassazione con nove motivi. Con il primo hanno contestato la dichiarazione di tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale, sostenendo che il foro del consumatore fosse rilevabile d'ufficio; con il secondo hanno dedotto l'inammissibilità dell'opposizione per mancata notifica a uno degli intimanti; con il terzo hanno lamentato che nell'atto di opposizione fosse stato indicato per errore l'anno 2018 anziché 2020 nella data del precetto, sostenendo che ciò rendesse inesistente la notifica dell'opposizione; con il quarto e il quinto hanno contestato la ritenuta nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo, sostenendo che il titolo fosse stato notificato unitamente al precetto e che il tribunale avesse errato nel valutare i documenti prodotti; con il sesto, settimo e ottavo hanno riproposto censure relative ai motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in particolare pagamento e contestazione delle voci del precetto; con il nono hanno chiesto la condanna della banca per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le eccezioni di incompetenza per territorio, incluso il foro del consumatore, sono soggette alle preclusioni dell'art. 38 c.p.c. e non possono essere sollevate tardivamente né rilevate d'ufficio oltre i limiti temporali previsti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e per mancata puntuale indicazione delle ragioni dell'asserita irritualità della notifica. Ha respinto in parte e dichiarato in parte inammissibile il terzo motivo, qualificando come errore materiale evidente l'indicazione del 2018 anziché del 2020 e rilevando comunque la mancanza di specifiche censure sull'effettivo pregiudizio processuale. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per genericità e per mancata indicazione di dove, come e con quali effetti sarebbe stata richiesta una decisione oltre la competenza dell'opposizione agli atti esecutivi. Ha dichiarato il quinto motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la tardiva produzione documentale non poteva essere sanata senza richiesta di rimessione in termini, che il provvedimento cautelare non valeva a dimostrare la regolarità della notifica del titolo, e che la diversa valutazione delle prove non è consentita in cassazione. Ha inoltre affermato che le censure relative ai motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. erano radicalmente inammissibili nel giudizio di legittimità, essendo ammissibile solo l'appello. Il nono motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché tutti i precedenti motivi erano stati respinti, sicché i ricorrenti risultavano soccombenti. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    "l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata"; "l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all'art. 183"

    Le eccezioni di incompetenza territoriale, incluso il foro del consumatore, sono soggette a preclusione e decadono se non sollevate tempestivamente nella comparsa di risposta; il giudice può rilevarle d'ufficio solo entro i limiti temporali fissati dalla norma.

  • art. 33 d.lgs. n. 206/2005

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al foro del consumatore; la Corte lo considera nel quadro della disciplina dell'incompetenza territoriale soggetta alle preclusioni dell'art. 38 c.p.c.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la tempestività della costituzione; la Corte conferma che la tardiva costituzione comporta la maturazione delle preclusioni.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare in modo specifico e puntuale gli atti, i documenti e i passaggi rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • art. 479 c.p.c.

    Il precetto deve essere preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo; la mancata prova di tale adempimento comporta nullità del precetto, ma la relativa contestazione richiede produzione tempestiva e prova adeguata.

  • art. 294 c.p.c.

    Chi è decaduto dalle attività processuali per tardiva costituzione deve chiedere la rimessione in termini, se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 615 c.p.c.

    I motivi di opposizione all'esecuzione sono devoluti ai mezzi di impugnazione ordinari propri della decisione resa, non al ricorso straordinario per cassazione quando la statuizione di merito non sia stata oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi era il thema decidendum del giudizio di merito, ma le censure di legittimità devono restare entro il perimetro della decisione effettivamente resa.

  • art. 479, 480, 273 c.p.c.

    Richiamati dai ricorrenti per contestare la validità del precetto e il perimetro della decisione; la Corte non ravvisa errori nella valutazione del tribunale.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti senza che sia spiegato il collegamento con la decisione impugnata; non consente di superare le preclusioni processuali.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nelle censure sui motivi di opposizione all'esecuzione; la Corte non lo ritiene decisivo nel giudizio di legittimità esaminato.

  • art. 1265 c.c.

    Come sopra, richiamato ma non utile a fondare l'ammissibilità del ricorso sulle questioni non decise.

  • art. 2915 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nelle censure sui motivi di opposizione all'esecuzione; non incide sull'esito del giudizio di cassazione.

  • art. 1376 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte non ne fa applicazione decisiva.

  • art. 1189 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti; non rilevante per superare i limiti del ricorso.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti; non conduce a diversa conclusione.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione dei documenti; la Corte reputa inammissibile la richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2719 c.c.

    Come sopra, richiamato per contestare la valutazione dei documenti.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti; non muta la conclusione sulla prova documentale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato più volte per vizi di ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte reputa le censure generiche o non riferite alla decisione effettivamente resa.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata è infondata se il ricorso è integralmente soccombente e le censure precedenti non trovano accoglimento.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato nel nono motivo, senza esito favorevole.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    Norme processuali sulla trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • L'eccezione di incompetenza territoriale, compreso il foro del consumatore, è soggetta alle preclusioni dell'art. 38 c.p.c.: se non è sollevata nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, è tardiva e non può essere rilevata d'ufficio oltre i limiti temporali previsti.
  • In cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: non basta denunciare genericamente una nullità o un errore processuale, ma occorre indicare in modo puntuale gli atti, i documenti e i passaggi decisivi su cui la censura si fonda.
  • Un errore materiale evidente nell'indicazione di una data, se dal complessivo contenuto dell'atto è chiaro l'oggetto dell'impugnazione e non emerge alcun equivoco concreto, non determina di per sé l'inesistenza o nullità dell'atto processuale.
  • La nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo richiede una prova tempestiva e adeguata; se la parte è incorsa in preclusioni istruttorie, deve chiedere rimessione in termini, non potendo colmare in cassazione il deficit probatorio con una nuova valutazione dei documenti.
  • Le censure che investono i motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., quando la decisione di merito si sia limitata a definire l'opposizione agli atti esecutivi o li abbia dichiarati assorbiti, non possono essere fatte valere con ricorso straordinario per cassazione se il mezzo corretto era l'appello.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.