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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15902/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità o detenzione domiciliare per il reato di truffa aggravata. Propone due motivi: (1) omessa riunione del procedimento relativo alla richiesta di sostituzione con il procedimento promosso dalla Procura generale per la revoca della sospensione condizionale della pena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo che la riunione fosse necessaria per valutare effetti reciproci delle misure; (2) vizio di motivazione e travisamento dei fatti: la Corte d'appello ha motivato il diniego della pena sostitutiva con una prognosi negativa fondata sulla circostanza che la truffa sarebbe stata commessa durante il periodo di sospensione condizionale di altra pena, ma, secondo il ricorrente, la data del reato di resistenza indicata dalla Corte (2015) è un errore materiale e il reato sarebbe stato commesso il 19/4/2016, ossia dopo la truffa; inoltre il giudice non ha considerato elementi favorevoli quali il lungo decorso del tempo (circa 8 anni), l'assenza di pendenze, l'attività lavorativa e la restituzione del maltolto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato parzialmente. Ha rigettato il primo motivo (la mancata riunione) perché la decisione di riunire procedimenti è discrezionale e non impugnabile in cassazione salvo effetti sulla competenza; inoltre ha chiarito che l'art. 61-bis I. n. 689/1981 (introdotto dal d.lgs. n.150/2022) non produce l'effetto invocato dal ricorrente (non impedisce la revoca della sospensione per reati diversi), atteso che la riforma ha reso alternativi gli istituti della sospensione condizionale e delle pene sostitutive. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello ha fondato il giudizio prognostico su un dato fattuale incerto (la datazione del reato di resistenza) senza verificarne l'esattezza né acquisire i relativi atti, e non ha valutato altri elementi favorevoli addotti dalla difesa. Per tali carenze motivazionali la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente la sostituzione della pena detentiva e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Torino per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • Legge n. 689/1981, art. 57

    art. 57, I. n. 689 del 1981

    Le pene sostitutive sono considerate come pena detentiva ai fini degli effetti previsti dalla norma; la Corte territoriale aveva ritenuto che la sostituzione non inciderebbe sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale perché tali pene si considerano come detentive

  • Legge n. 689/1981, art. 61-bis (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022)

    art. 61-bis, I. n. 689 del 1981

    La riforma esclude che la disciplina della sospensione condizionale della pena si applichi alle pene sostitutive delle pene detentive brevi; cioè le pene sostitutive e la sospensione condizionale sono destinate ad essere alternative, per dare effettività alle pene sostitutive

  • Legge n. 689/1981, art. 58 (come sostituito dal d.lgs. n.150/2022)

    art. 58, come sostituito dal d.lgs. n. 150 del 2022

    Il giudice può applicare le pene sostitutive se non ordina la sospensione condizionale della pena, confermando l'alternatività tra i due istituti

  • Codice penale, art. 168 co.1 n.2

    art. 168, co. 1 n. 2 cod. pen.

    Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena come conseguenza della successiva condanna per fatto anteriore; la difesa aveva invocato la disciplina dell'art. 168 in relazione alla sequenza temporale dei fatti

Massime di principio

  • La decisione di riunire procedimenti è discrezionale e ordinatoria: la mancata riunione di per sé non è motivo efficace di cassazione, salvo che ne derivi pregiudizio sulla competenza o diritti sostanziali.
  • Dopo il d.lgs. n.150/2022 l'art. 61-bis ha reso le pene sostitutive e la sospensione condizionale istituti alternativi: l'applicazione di una pena sostitutiva non è compatibile con la sospensione condizionale di quella stessa pena e la riforma mira a dare maggior spazio operativo alle pene sostitutive.
  • Quando il giudice rifiuta una pena sostitutiva per una "prognosi" negativa, la decisione deve poggiare su fatti accertati e verificati: non è sufficiente fondare il giudizio su elementi dubbi o non verificati (es. datazione errata di reati), pena l'annullamento per vizio motivazionale.
  • In presenza di contrasto sui fatti decisivi (es. date dei reati), il giudice è tenuto ad acquisire o verificare la documentazione necessaria (sentenze, certificati del casellario, atti del procedimento) prima di motivare il rigetto della misura sostitutiva.
  • Nella valutazione prognostica devono essere considerati anche elementi personale e processuali favorevoli (decorso del tempo, assenza di pendenze, attività lavorativa, restituzione del danno): la mancata considerazione di tali elementi può costituire vizio di motivazione.
  • In sede difensiva, se si contesta la correttezza di dati obiettivi (es. errori materiali nel casellario o nelle imputazioni), è utile chiedere formalmente l'acquisizione dei relativi atti o documenti al giudice e segnalare la necessità di verifica in udienza.

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