Cassazione Penale, Ordinanza n. 06997/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia. Dal testo emerge che la fattispecie contestata è il reato di cui all'art. 334 c.p. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro), e che la decisione di merito aveva già ritenuto sussistenti anche i profili soggettivi della fattispecie. I primi due motivi di ricorso riproponevano censure già esaminate e respinte nei giudizi di merito, senza individuare vizi di legittimità; l'ultimo motivo censurava invece la misura del trattamento punitivo irrogato, ma la sentenza impugnata era ritenuta adeguatamente motivata anche sul punto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi non erano consentiti in sede di legittimità: i primi due erano meramente ripetitivi di questioni già correttamente vagliate e disattese dai giudici di merito, con motivazione logica e coerente; l'ultimo investiva la determinazione della pena, ma senza evidenziare un vizio censurabile, poiché il giudizio di merito risultava sorretto da motivazione sufficiente e non illogica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 334 c.p.
Richiamato come fattispecie incriminatrice ascritta al ricorrente; la Corte dà atto che i giudici di merito hanno ritenuto integrati i relativi profili costitutivi, anche soggettivi.
art. 616 c.p.p.
È richiamato quale base delle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già specificamente esaminate e disattese nei giudizi di merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- La Corte di cassazione non può rivalutare il merito della ricostruzione fattuale o delle emergenze probatorie quando la sentenza impugnata offra una motivazione sufficiente, non illogica e immune da manifeste incongruenze.
- La censura sulla misura della pena non è scrutinabile in cassazione se si risolve in una mera richiesta di diversa valutazione del merito, in presenza di una motivazione adeguata sul trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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