Sentenza n. 16711/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno n. K10.-OMISSIS- del 5 settembre 2024, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 25 luglio 2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del 5 settembre 2024 dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 25 luglio 2020 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale fondato su tre procedimenti penali: due per violazione dell’art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998, relativo all’occupazione di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno, e uno per lesioni personali colpose ai sensi dell’art. 590 c.p. Dopo il preavviso di rigetto del 13 giugno 2024, l’interessato aveva replicato richiamando la pendenza dei procedimenti. In giudizio ha dedotto violazione di legge, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, illogicità, irragionevolezza e carenza o apparenza della motivazione: ha sostenuto che per i due reati in materia di immigrazione era intervenuta assoluzione e che la sola pendenza del procedimento per lesioni non fosse sufficiente a giustificare il giudizio negativo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri e accessori. Ha ritenuto che i tre procedimenti, considerati complessivamente per natura e significatività, fossero elementi idonei a fondare una valutazione prognostica negativa sull’affidabilità e sull’integrazione del richiedente, anche in relazione al rispetto dei diritti altrui e delle regole di convivenza. Le assoluzioni per i due reati in materia di immigrazione, pronunciate il 30 settembre e il 27 novembre 2024, erano successive al diniego del 5 settembre 2024 e non potevano essere valutate ai fini della legittimità dell’atto, in applicazione del principio tempus regit actum; inoltre, l’apprezzamento amministrativo dei fatti è autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale e può attribuire loro rilevanza anche a prescindere dall’esito del processo penale. La censura relativa all’insufficienza della pendenza del procedimento per lesioni non ha condotto all’accoglimento, poiché il giudizio ministeriale poggiava sull’insieme degli elementi pregiudizievoli. Il TAR ha inoltre rilevato che l’inserimento economico e sociale ordinario non integra, da solo, un merito speciale idoneo a superare il giudizio negativo. La domanda cautelare era stata già respinta per mancanza di un pregiudizio grave e irreparabile.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
La naturalizzazione è subordinata a una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico e dell’inserimento del richiedente nella comunità nazionale, non al solo interesse individuale del richiedente.
art. 10-bis l. 241/1990
dandone notizia all’interessato con ministeriale del 13 giugno 2024, resa ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in riscontro della quale si eccepiva unicamente la pendenza dei contestati procedimenti penali.
Il passaggio documenta l’attivazione del preavviso di rigetto e la risposta procedimentale dell’interessato; la sentenza non individua in tale fase una violazione partecipativa.
art. 3 l. 241/1990
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto, essendo emersi a carico del ricorrente due procedimenti penali per violazione del T.U. immigrazione in materia di sanzioni per il datore di lavoro che occupa stranieri senza P.S. e un ulteriore procedimento penale per lesioni personali, che rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, trattandosi di fattispecie delittuose indicative di un’indole refrattaria al rispetto di diritti costituzionali o di rango primario nella titolarità delle altre persone che compongono la comunità sociale di riferimento dello straniero.
La motivazione del diniego può fondarsi su una valutazione complessiva e prognostica dei procedimenti penali pendenti, ritenuti indicatori di inaffidabilità e di non compiuta integrazione.
art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – non avrebbe potuto valutarsi in favore del ricorrente l’intervenuta assoluzione - rispettivamente in data 30 settembre 2024 (sentenza del tribunale di Forlì) e 27 novembre 2024 (sentenza del tribunale di Ravenna) - per i reati di cui al T.U. immigrazione in materia di sanzioni per il datore di lavoro che occupa stranieri senza P.S., trattandosi di circostanza intervenuta successivamente al diniego impugnato (datato 5 settembre 2024), sicché i comportamenti addebitati sono stati correttamente valutati, coerentemente al principio del tempus regit actum, quali fatti storici indicativi di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (da ultimo, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 13910/2022).
La rilevanza amministrativa dei fatti contestati è autonoma rispetto all’accertamento penale; inoltre, la legittimità del diniego va valutata con riferimento alla situazione esistente alla sua adozione, sicché assoluzioni intervenute successivamente non incidono sulla valutazione dei fatti allora disponibili.
art. 590 c.p.
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto, essendo emersi a carico del ricorrente due procedimenti penali per violazione del T.U. immigrazione in materia di sanzioni per il datore di lavoro che occupa stranieri senza P.S. e un ulteriore procedimento penale per lesioni personali, che rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, trattandosi di fattispecie delittuose indicative di un’indole refrattaria al rispetto di diritti costituzionali o di rango primario nella titolarità delle altre persone che compongono la comunità sociale di riferimento dello straniero.
Il procedimento per lesioni personali è stato considerato, insieme agli altri elementi, indicativo di inaffidabilità e di insufficiente integrazione, senza che la sua sola pendenza fosse esaminata isolatamente.
art. 6, comma 1, lettera b), l. 91/1992
In quest’ottica, valga osservare che tutti i reati contestati al ricorrente, sono puniti dalla legge con la reclusione, che nel suo massimo edittale è superiore alla soglia individuata dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, superata la quale si entra nell’area dei reati immediatamente ostativi, che precludono il conseguimento della cittadinanza, richiesta iure matrimonii, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, persino a chi è coniuge di cittadino italiano e che vanta in quanto tale di un vero e proprio diritto soggettivo.
La soglia edittale prevista dall’art. 6, comma 1, lettera b), è richiamata quale indice della gravità delle fattispecie contestate; nel caso di naturalizzazione, i procedimenti sono comunque apprezzati nell’ambito della valutazione complessiva e discrezionale, non come automatica causa ostativa sulla base della sola norma.
art. 5 l. 91/1992
In quest’ottica, valga osservare che tutti i reati contestati al ricorrente, sono puniti dalla legge con la reclusione, che nel suo massimo edittale è superiore alla soglia individuata dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, superata la quale si entra nell’area dei reati immediatamente ostativi, che precludono il conseguimento della cittadinanza, richiesta iure matrimonii, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, persino a chi è coniuge di cittadino italiano e che vanta in quanto tale di un vero e proprio diritto soggettivo.
La disposizione è menzionata per confronto con il regime della cittadinanza iure matrimonii e con le relative cause ostative; la controversia concerne invece una domanda di naturalizzazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l’amministrazione può formulare un giudizio prognostico complessivo sull’affidabilità del richiedente e sulla sua integrazione nella comunità nazionale, valutando congiuntamente natura, periodicità e reiterazione degli elementi di fatto rilevanti, anziché considerarli atomisticamente.
- I fatti oggetto di procedimenti penali possono ricevere autonoma rilevanza nel giudizio amministrativo sulla cittadinanza, distinto dall’accertamento della responsabilità penale; la loro valutazione negativa non è esclusa dalla mancata definizione del processo penale.
- La legittimità del diniego si valuta in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; assoluzioni pronunciate successivamente al diniego non possono essere utilizzate per censurare retroattivamente la valutazione amministrativa compiuta sulla base degli elementi allora disponibili.
- Il conferimento della cittadinanza per naturalizzazione presuppone un apprezzamento dell’interesse pubblico riferito anche ai fini della società nazionale; il solo stabile inserimento economico e sociale, descritto come condizione ordinaria e prerequisito, non equivale a un merito speciale idoneo a superare elementi negativi.
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