Sentenza n. 2667/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma (sezione terza ter) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del GSE che ha dichiarato la decadenza dalle tariffe incentivanti relative a un impianto fotovoltaico e ha preannunciato il recupero degli incentivi percepiti; la successiva richiesta di restituzione non è stata ritenuta compresa nell’oggetto del giudizio perché non impugnata in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la decadenza dagli incentivi. In appello ha dedotto: nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione; erroneità della qualificazione del potere esercitato dal GSE e superamento del termine ragionevole o del termine massimo di diciotto mesi previsto per l’annullamento d’ufficio; violazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011 e della disciplina sugli incentivi, sostenendo che le irregolarità avrebbero dovuto comportare una decurtazione, anziché la decadenza integrale; travisamento dei fatti ed eccesso di potere, anche in relazione alla circostanza che il Comune aveva denunciato lo smarrimento dell’originale della DIA e che, per altro impianto, il GSE avrebbe applicato una decurtazione. L’appellante ha inoltre chiesto il differimento dell’udienza, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale e una consulenza tecnica. Il GSE ha chiesto il rigetto dell’appello. Il giudizio riguardava specificamente la legittimità della decadenza relativa all’impianto n. 719582; la richiesta di restituzione degli incentivi del 18 ottobre 2021 non era stata autonomamente impugnata in primo grado.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata sostanzialmente confermata. Il Consiglio di Stato ha escluso la nullità della sentenza di primo grado, ritenendo che essa avesse esaminato tutte le censure, sia pure sinteticamente, e che fosse legittimamente motivata anche mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali, purché l’appellante contesti specificamente gli argomenti richiamati. Quanto al termine di diciotto mesi, il Collegio ha qualificato il potere esercitato dal GSE come potere vincolato di decadenza, non come autotutela decisoria, poiché l’attività di controllo aveva fatto emergere l’originaria insussistenza dei requisiti per l’ammissione agli incentivi e non un successivo ripensamento rispetto a una precedente verifica completa dei presupposti. In ogni caso, anche ipotizzando l’applicazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, il termine di diciotto mesi non sarebbe decorso, dovendosi computare dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del nuovo regime dell’art. 42 d.lgs. 28/2011. Le irregolarità accertate – non veridicità della documentazione presentata e insussistenza dei requisiti autorizzativi – sono state ritenute sostanziali, rilevanti ai fini dell’ottenimento degli incentivi e riconducibili alle violazioni tipizzate dalla disciplina applicabile. Ne conseguiva l’obbligatorietà della decadenza e del recupero delle somme, mentre la decurtazione non costituiva un diritto del beneficiario, ma un’alternativa rimessa alla valutazione del GSE in relazione alla gravità della violazione; essa non era praticabile quando le irregolarità fossero direttamente correlate all’ottenimento dell’incentivo. Non è stata ravvisata alcuna violazione del principio di affidamento, poiché non può sorgere un affidamento tutelabile sulla ritenzione di incentivi pubblici non spettanti, né può invocarsi a proprio favore l’eventuale diverso trattamento riservato ad altro impianto. Le censure di travisamento ed eccesso di potere sono state respinte anche perché formulate mediante mere enunciazioni, senza specifiche allegazioni fattuali idonee a fornire un principio di prova. La legittimità del provvedimento derivava inoltre dall’autonoma istruttoria amministrativa del GSE, anteriore e distinta rispetto al procedimento penale. Sono state compensate integralmente le spese del grado.
Norme richiamate
art. 42 d.lgs. 28/2011
Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate... In deroga al periodo precedente... il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento in ragione dell'entità della violazione.
La decadenza e il recupero sono dovuti quando le violazioni accertate sono rilevanti e incidono sui requisiti di accesso o sull’ottenimento dell’incentivo; la decurtazione costituisce un’alternativa valutabile dal GSE in relazione all’entità della violazione e non un diritto del beneficiario.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il limite temporale di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio non opera direttamente quando il GSE esercita il potere vincolato di decadenza per l’originaria insussistenza dei requisiti; in ogni caso, ove il potere fosse qualificato come autotutela, il termine nella fattispecie sarebbe decorso dal 17 luglio 2020 e non era scaduto alla data del provvedimento del 24 giugno 2021.
d.m. 31 gennaio 2014
La non veridicità dei dati o dei documenti e l’insussistenza dei requisiti autorizzativi costituiscono violazioni tipizzate rilevanti ai fini della decadenza dagli incentivi.
d.m. 5 maggio 2011
Disciplina l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e i requisiti per il riconoscimento delle tariffe incentivanti.
art. 88, comma 2, c.p.a.
Consente una motivazione sintetica della sentenza, purché siano esaminate le doglianze e siano indicati gli elementi essenziali del ragionamento decisorio.
art. 88, comma 1, lett. d), c.p.a.
La deduzione di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione richiede una motivazione mancante o meramente apparente; non ricorre quando la decisione esamina le censure, anche sinteticamente.
Massime di principio
- Il potere del GSE di dichiarare la decadenza dagli incentivi per l’originaria insussistenza dei requisiti di ammissione, emersa nell’attività di verifica e controllo, ha natura vincolata e non costituisce annullamento d’ufficio di una precedente valutazione discrezionale dei medesimi presupposti.
- Quando le violazioni accertate incidono direttamente sui requisiti di accesso o sull’ottenimento degli incentivi, la decadenza integrale e il recupero delle somme indebitamente percepite sono dovuti; la decurtazione dell’incentivo non rappresenta un diritto soggettivo del beneficiario, ma una misura alternativa rimessa alla valutazione del GSE in rapporto alla gravità e alla rilevanza della violazione.
- L’eventuale diverso trattamento riservato dall’amministrazione a un altro impianto o beneficiario non attribuisce il diritto alla reiterazione dell’errore amministrativo né fonda una pretesa alla decurtazione anziché alla decadenza.
- Non sussiste un affidamento tutelabile sulla conservazione di incentivi pubblici non spettanti, poiché l’interesse pubblico al recupero di erogazioni indebitamente percepite è intrinseco alla disciplina agevolativa.
- Le censure di travisamento ed eccesso di potere devono essere accompagnate da specifiche allegazioni fattuali idonee a fornire almeno un principio di prova; la mera enunciazione delle figure sintomatiche non è sufficiente.
- La richiesta generica di annullamento degli atti presupposti, connessi o consequenziali non estende l’oggetto del giudizio ad atti non nominati e non individuabili nel ricorso, soprattutto quando tali atti non siano stati impugnati in primo grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 687/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 688/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 689/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 690/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 691/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 692/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →