Ordinanza n. 357/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di messa in sicurezza di un manufatto cimiteriale pericolante, con individuazione del ricorrente quale avente causa obbligato
Esito
Favorevole al ricorrente (privato destinatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza comunale di messa in sicurezza di un’edicola funeraria presso il nuovo cimitero comunale, nonché gli atti presupposti e connessi. L’ordinanza fondava l’individuazione del destinatario sulla qualità di avente causa della concessionaria del suolo cimiteriale sul quale era stato realizzato il manufatto, in assenza di un concessionario designato ai sensi del regolamento comunale, e imponeva altresì di rendere note eventuali altre persone titolari di diritti reali sull’immobile. Il ricorrente contestava, in sostanza, che il mero rapporto di parentela con la concessionaria defunta fosse sufficiente a radicare la qualità di avente causa e la conseguente responsabilità per i costi di manutenzione e messa in sicurezza. In sede cautelare assumeva inoltre l’illegittimità dell’individuazione del destinatario per carenza di adeguati accertamenti istruttori da parte del Comune.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto meritevoli di considerazione le censure del ricorrente, rilevando che il rapporto di parentela con la concessionaria del suolo cimiteriale non determina automaticamente la qualità di avente causa della defunta, neppure in mancanza di un concessionario designato. Il Comune, inoltre, non sembrava avere svolto una sufficiente istruttoria per individuare correttamente il destinatario del provvedimento. È stato ravvisato anche il periculum in mora, in relazione al pregiudizio derivante dai costi di manutenzione e messa in sicurezza del manufatto e alle rilevanti conseguenze prospettate dal Comune in caso di mancata esecuzione spontanea. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata per il 9 marzo 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.
art. 9 del regolamento comunale per la concessione di aree cimiteriali
Richiamato dall’ordinanza comunale quale disposizione relativa alla designazione del concessionario; il TAR ha ritenuto non automaticamente riconducibile al ricorrente la qualità di avente causa in assenza di un concessionario designato.
Massime di principio
- Il rapporto di parentela con il concessionario defunto di un’area cimiteriale non è, di per sé, sufficiente a fondare automaticamente la qualità di avente causa e la conseguente imputazione degli obblighi relativi alla manutenzione e alla messa in sicurezza del manufatto funerario.
- Quando l’amministrazione impone obblighi di messa in sicurezza al soggetto ritenuto avente causa del concessionario, deve svolgere un’istruttoria adeguata e individuare sulla base di elementi concreti il destinatario effettivamente legittimato e obbligato.
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere ravvisato nella plausibile contestazione della qualità soggettiva sulla quale l’amministrazione fonda l’imputazione dell’obbligo, mentre il periculum in mora può derivare dai costi immediati dell’intervento e dalle conseguenze pregiudizievoli connesse alla mancata esecuzione dell’ordine.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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