Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22964/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. contro il provvedimento della Corte d'appello che aveva confermato la custodia in carcere. Denunciava: carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'inidoneità degli arresti domiciliari a garantire le esigenze cautelari (contestando il mero richiamo alla gravità del fatto e al decorso del tempo), mancanza di considerazione della condotta personale e dell'assenza di precedenti gravosi, la genericità del riferimento a denunce, la rilevanza del mutato regime cautelare del coimputato Scialò come fatto nuovo idoneo a giustificare la modifica della misura, e violazioni di norme processuali (anche ai fini del riesame). Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza e la revoca o sostituzione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio per cui il controllo in sede di riesame è limitato alla verifica di eventuali "fatti nuovi" idonei a modificare il quadro probatorio o ad escludere le esigenze cautelari; il mero decorso del tempo e la semplice intenzione di cercare lavoro non sono fatti nuovi rilevanti senza riscontri concreti. Il Tribunale ha inoltre motivato adeguatamente la diversa posizione del ricorrente rispetto al coimputato (valutazione autonoma delle posizioni, gravità delle condotte, condanna intervenuta, ruolo nella consorteria criminale e mancanza di elementi che indichino la recisione dei legami criminogeni). I motivi secondari sono stati ritenuti assorbiti e generici. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello per revoca o modifica di misure cautelari; qui utilizzata per inquadrare l'impugnazione originaria che ha portato all'ordinanza del Tribunale del riesame.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Riguarda la sostituzione della misura cautelare: la Corte richiama che la revoca o sostituzione richiede elementi nuovi idonei a modificare il quadro che aveva giustificato la misura originaria.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norme procedurali sul procedimento cautelare richiamate in relazione alle modalità di motivazione e ai limiti del riesame; nella decisione è stato verificato il rispetto delle forme e della motivazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio ecc.); la Corte ha ribadito che la valutazione si fonda anche su elementi attinenti alla personalità e al contributo del singolo, giustificando misure difformi tra coindagati.

  • art. 416 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai reati ascritti al ricorrente (associazione ecc.), utile a contestualizzare la gravità delle condotte che hanno sorretto la conferma della custodia.

  • art. 640 cod. pen.

    Riferimento al reato di truffa contestato; la gravità delle condotte contestate è stata valutata come elemento rilevante ai fini cautelari.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, motivazione illogica, ecc.); la Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute infondate o generiche.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto però che la motivazione del Tribunale fosse congrua rispetto ai limiti del riesame.

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Limiti nella esposizione dei motivi in cassazione; la Corte ha indicato i limiti necessari per la motivazione e la riassunzione dei motivi ai fini della decisione.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Consentiva l'uso della memoria e requisitoria scritta del Procuratore generale; il P.G. ha chiesto l'inammissibilità con memoria ex questo riferimento.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa agli adempimenti della cancelleria dopo la decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti di rito.

Massime di principio

  • In sede di riesame il giudice non deve riesaminare ex novo la sussistenza delle condizioni che giustificarono la misura cautelare: può verificare soltanto se siano sopravvenuti "fatti nuovi" ben allegati e idonei a modificare il quadro probatorio o escludere le esigenze cautelari.
  • Il mero decorso del tempo o la semplice dichiarazione di intenzione a svolgere un'attività lavorativa non costituiscono, di per sé, elementi nuovi idonei a giustificare la revoca o la sostituzione della misura cautelare senza riscontri concreti e documentati.
  • La posizione cautelare di ciascun coimputato è autonoma: la modifica della misura per un altro imputato non è automaticamente rilevante per gli altri; occorre valutare il contributo individuale al reato, la personalità e il ruolo tenuto.
  • La gravità dei fatti e l'esistenza di una condanna definitiva o di primo grado (anche in abbreviato) pesano significativamente nella valutazione delle esigenze cautelari e nella decisione di mantenere una misura restrittiva.
  • Il difensore che invoca la revoca o la sostituzione della misura ha l'onere di allegare e documentare elementi nuovi e specifici; censure generiche o formulazioni non provate sono destinate a essere dichiarate inammissibili o infondate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.