Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2811/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conte impugna l'ordinanza del 3/12/2014 che aveva rigettato il suo gravame avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 21/1/2013. Denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 667, 676 e 627 c.p.p., sostenendo che la questione non riguardava profili meramente cautelari ma l'individuazione del soggetto cui restituire la particella n. 405, sicché il dissequestro/ restituzione a favore di persona diversa dal ricorrente era impugnabile e doveva essere valutato nel merito dall'autorità giudiziaria competente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di tardività (ricorso depositato presso la cancelleria di Roma ai sensi dell'art. 582 c.p.p., comma 2) e, sul merito, ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale non avesse correttamente applicato i principi di diritto relativi ai provvedimenti restitutori/executivi e non avesse esaminato numerose doglianze rilevanti (es. legittimazione attiva del soggetto restituito, vizi formali e di competenza nell'ordine di restituzione). Nel rispetto dei limiti della decisione impugnata, la Corte ha annullato l'ordinanza del 3/12/2014 e ha disposto il rinvio al Tribunale di Latina per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 667 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina l'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione; la Corte ha confermato che l'impugnazione della decisione restitutoria può essere qualificata come opposizione ai sensi di tale norma quando riguarda la titolarità del bene.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle norme che regolano i procedimenti esecutivi e le controversie sulla restituzione; la Corte rileva che il Tribunale ha interpretato restrittivamente il richiamo all'art. 263 rispetto ai beni dissequestrati, ma la questione della restituzione va valutata nel merito dall'autorità competente.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente fra le norme violate; riguarda le misure cautelari reali e il relativo procedimento, inserito nel ragionamento sul perimetro impugnatorio delle decisioni di restituzione.

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Norma relativa ai provvedimenti di restituzione; la Corte ha qualificato l'oggetto dell'impugnazione come provvedimento restitutorio di natura dell'art. 263, sottolineando la necessità di un riesame in ordine alla titolarità del bene.

  • art. 311, comma 3, cod. proc. pen.

    "il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione"

    Citata nella disamina della giurisprudenza (Sezioni Unite) relativa alle impugnazioni cautelari: la Corte distingue fra il regime delle impugnazioni cautelari (art.311) e quello degli incidenti di esecuzione (art.582), precisando che la sentenza Bottari riguarda specificamente il primo caso.

  • art. 582, comma 2, cod. proc. pen.

    "Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato"

    La Corte ha ritenuto applicabile questa norma al caso di specie (incidente di esecuzione), dichiarando infondata l'eccezione di tardività perché il ricorso era stato depositato nei termini presso la cancelleria di Roma e quindi tempestivamente trasmesso.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiamato fra le censure possibili (legate alla legittimazione attiva di chi ottenne la restituzione); la Corte ha osservato che la questione della legittimazione attiva doveva essere esaminata nel merito.

  • artt. 321 e 676 cod. proc. pen.

    Citate rispetto alla presunta inosservanza di norme procedurali quando la restituzione è stata disposta a soggetto diverso da quello cui inizialmente erano stati restituiti i beni; la Corte ha ritenuto che tali censure meritassero verifica nel nuovo giudizio.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Citato in relazione alle procedure di restituzione e alle relative impugnazioni; la Corte ha indicato che la corretta applicazione di tali disposizioni doveva essere vagliata dal Tribunale in sede di rinvio.

  • art. 1158 cod. civ.

    Richiamato quanto alla contestazione di usucapione come titolo di proprietà; la Corte ha rilevato che non poteva il giudice dell'esecuzione pronunciarsi definitivamente in mancanza di una sentenza civile di accertamento dell'usucapione e che la questione andava esaminata nel nuovo giudizio.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 1626 del 24/9/2020 (Bottari)

    Richiamata dalla parte resistente per sostenere la tardività dell'impugnazione nelle impugnazioni cautelari; la Corte di legittimità ha distinto la fattispecie Bottari (impugnazioni cautelari) dall'attuale incidente di esecuzione, escludendo l'automatica applicazione del principio Bottari al caso di specie.

  • Sentenza Cassazione n. 24351/2014 del 18/12/2013

    Decisione preliminare che aveva riqualificato il ricorso come opposizione ex art. 667 c.p.p. e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Latina; richiamata per ricostruire la storia procedimentale e la qualificazione giuridica della controversia.

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda la titolarità di un bene oggetto di sequestro e successiva restituzione, la decisione restitutoria rientra nella sfera impugnabile e può essere qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p.; non sempre la questione è un mero profilo cautelare.
  • Nei procedimenti di incidente di esecuzione si applica il regime di presentazione dell'impugnazione previsto dall'art. 582 c.p.p.: il ricorso può essere depositato anche presso la cancelleria di un altro tribunale e trasmesso, senza che ciò comporti per forza inammissibilità per tardività se il deposito è nei termini.
  • Non è necessario impugnare sempre il precedente decreto di dissequestro quando il ricorrente non ha interesse concreto all'annullamento di quel provvedimento; l'impugnazione dell'ordinanza di restituzione deve essere valutata sul merito delle censure relative alla titolarità del bene.
  • Il giudice dell'esecuzione è tenuto a pronunciarsi su questioni incidentali attinenti alla restituzione di beni sequestrati, salvo che si tratti di questioni che richiedono un accertamento che sia competenza esclusiva del giudice civile; tuttavia l'esistenza di una controversia di proprietà non vale automaticamente ad escludere la cognizione del giudice dell'esecuzione.
  • Prima di eccepire tardività o incompetenza formale, verificare la natura del provvedimento impugnato (cautelare vs restitutorio/incidente di esecuzione) e il regime normativo applicabile (art.311 vs art.582), poiché la qualificazione decide la cancelleria competente e le conseguenze sulla tempestività.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.