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Sentenza

Sentenza n. 1195/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di data -OMISSIS-del Comitato per la formazione dell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179-ter disp. att. cpc presso il Tribunale di -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la sospensione del ricorrente per sei mesi dall’elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita di cui agli art. 534-bis e 591-bis cpc; - della segnalazione di data-OMISSIS-del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 179-ter comma 10 disp. att. cpc; - del provvedimento di revoca a firma dello stesso giudice dell’esecuzione di data -OMISSIS-, relativo all’incarico di delegato nella procedura RG -OMISSIS-; - del verbale di audizione davanti al Comitato di data -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione per sei mesi dall’elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita, segnalazione del giudice dell’esecuzione, revoca dell’incarico di delegato e verbale di audizione

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni e organi giudiziari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, notaio delegato alle operazioni di vendita ex artt. 534-bis e 591-bis c.p.c., era stato revocato dall’incarico dal giudice dell’esecuzione e successivamente segnalato al Comitato per la formazione dell’elenco dei professionisti ex art. 179-ter disp. att. c.p.c. Il Comitato aveva disposto la sospensione per sei mesi dall’elenco, ritenendo gravemente inadempiente la condotta tenuta nella gestione degli adempimenti fiscali connessi a una vendita parzialmente soggetta a IVA. In particolare, la cancellazione d’ufficio della partita IVA della società debitrice aveva impedito l’emissione delle fatture e la registrazione del decreto di trasferimento, determinando il blocco della procedura per diversi mesi. Il ricorrente ha dedotto travisamento dei fatti, sostenendo di avere riferito al giudice dell’esecuzione informazioni ricevute dal legale della società senza indurlo in errore; difetto di istruttoria e violazione della proporzionalità nella valutazione comparativa della propria condotta e di quella del professionista subentrato, che aveva ottenuto la riattivazione della partita IVA; mancata instaurazione del contraddittorio prima della revoca dell’incarico; violazione del rapporto di pregiudizialità per la pendenza di opposizioni e reclami ex artt. 591-ter e 617 c.p.c. contro la revoca; nonché assenza di parametri certi per valutare la gravità del ritardo nel deposito della minuta del decreto di trasferimento. Il ricorrente aveva inoltre proposto reclamo ex art. 179-ter, comma 9, disp. att. c.p.c. contro la sanzione disciplinare davanti al Comitato distrettuale.

La decisione

Prima della definizione del giudizio, il Comitato distrettuale competente ha accolto il reclamo del ricorrente e annullato il provvedimento di sospensione. Il TAR ha rilevato che tale decisione copriva sostanzialmente l’intero oggetto del giudizio, poiché aveva escluso che la condotta del ricorrente integrasse un’inefficienza sanzionabile: la difficoltà nella riattivazione della partita IVA era stata influenzata anche da direttive non corrette del giudice dell’esecuzione e il ritardo di circa sette mesi nel deposito della minuta non era ingiustificabile in assenza di adeguati termini comparativi. Il ricorrente ha quindi rinunciato al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudizio è stato dichiarato estinto. Il TAR non ha deciso nel merito la giurisdizione amministrativa sulla revoca dell’incarico né quella relativa alla sanzione disciplinare, limitandosi a rilevare in sede cautelare che la revoca appariva riconducibile alla procedura esecutiva e che la natura amministrativa della sospensione necessitava di approfondimento. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 534-bis e 591-bis c.p.c.

    Disciplinano la delega delle operazioni di vendita al professionista nell’ambito della procedura esecutiva.

  • art. 591-ter c.p.c.

    Prevede l’opposizione o il reclamo contro gli atti del professionista delegato o del giudice dell’esecuzione nell’ambito delle operazioni delegate.

  • art. 617 c.p.c.

    È stato invocato dal ricorrente per contestare la revoca dell’incarico mediante opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 179-ter disp. att. c.p.c.

    Disciplina l’elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita, le segnalazioni, i procedimenti disciplinari e il reclamo contro la sospensione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’atto impugnato viene annullato dall’amministrazione o dall’organo competente mediante un provvedimento successivo che copre sostanzialmente l’intero oggetto della controversia, la rinuncia del ricorrente determina l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La valutazione della gravità dell’inadempimento di un professionista delegato alle operazioni di vendita deve considerare concretamente le difficoltà operative e fiscali incontrate, il contributo causale delle direttive ricevute e la disponibilità di parametri comparativi idonei a qualificare un ritardo come ingiustificabile.
  • La mera circostanza che un professionista subentrato abbia risolto una difficoltà fiscale non dimostra automaticamente la colpa o la grave inefficienza del professionista precedente, se le condizioni operative e il supporto ricevuto dall’amministrazione tributaria erano differenti.
  • La particolare complessità della vicenda e la sopravvenuta eliminazione dell’atto impugnato possono giustificare la compensazione delle spese, anche quando il ricorrente rinunci al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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