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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04361/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 2 luglio 2025 il GIP del Tribunale di Napoli Nord ha applicato all'imputato, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., la pena di due anni e sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa, ridotta per il rito, in relazione ai capi contestati: capo 1) violazioni della legge sulle armi (artt. 23, primo e terzo comma, e 11 e 23, primo comma, l. 110/1975); capo 2) ricettazione; capo 3) detenzione abusiva di armi. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale per la mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in particolare con riferimento al capo 2, sostenendo che dagli atti emergesse una causa di non punibilità. Con il secondo ha censurato l'adeguatezza della pena concordata, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., che avrebbero dovuto condurre a una pena più mite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure proposte non rientrassero nei motivi di impugnazione consentiti contro la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché il ricorrente aveva contestato, da un lato, la mancata esplicita motivazione sulla verifica ex art. 129 c.p.p., ma senza indicare una causa di proscioglimento manifestamente emergente dagli atti, e, dall'altro, aveva contestato la congruità della pena concordata, profilo sottratto al sindacato di legittimità quando la statuizione sia stata oggetto dell'accordo tra le parti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    la sentenza di patteggiamento impone al giudice di verificare l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"

    contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi e non per censure sul merito dell'accordo o sulla pena concordata

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice deve accertare se ricorrano cause di proscioglimento; la mancata motivazione è censurabile solo se dagli atti emergano elementi concreti e manifesti di non punibilità

  • art. 62, n. 6, c.p.

    la richiesta di riconoscimento dell'attenuante è stata ritenuta estranea al sindacato di legittimità sulla pena concordata nel patteggiamento

  • art. 23 l. 18 aprile 1975, n. 110

    norma incriminatrice richiamata nel capo 1 dell'imputazione relativo a violazioni in materia di armi

  • art. 11 l. 18 aprile 1975, n. 110

    norma richiamata nel capo 1 dell'imputazione relativo a reati in materia di armi

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice del capo 2, qualificato in sentenza come ricettazione

  • art. 697 c.p.

    norma incriminatrice del capo 3, relativa alla detenzione abusiva di armi

  • art. 444 e ss. c.p.p.

    richiamo al rito speciale applicato, cioè il patteggiamento

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano quindi escluse le doglianze che investono il merito dell'accordo o la congruità della pena pattuita.
  • La verifica ex art. 129 c.p.p. è doverosa anche nella sentenza di applicazione della pena su richiesta, ma la sua omissione motivazionale non è di per sé deducibile in cassazione se dagli atti non emergono elementi concreti e manifesti di proscioglimento.
  • Il controllo di legittimità sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è possibile solo quando la causa di non punibilità risulti evidente dal testo della sentenza o dagli atti richiamati; in mancanza, è sufficiente il richiamo, anche implicito, all'avvenuta verifica.
  • Le statuizioni concordate tra le parti e recepite dal giudice nel patteggiamento non possono essere rimesse in discussione mediante ricorso per cassazione, salvo che siano illegittime nei limiti tassativi previsti dalla legge.
  • Non è consentito dolersi in cassazione della misura della pena "patteggiata" o del mancato riconoscimento di circostanze attenuanti quando tali profili attengono al contenuto dell'accordo tra le parti e non rientrano nei vizi impugnabili della sentenza ex art. 444 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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