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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03425/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione alberghiera relativo a un complesso termale/alberghiero. Un collegio arbitrale aveva accertato un grave inadempimento della proprietaria e dichiarato la risoluzione del contratto, con pronuncia anche sul risarcimento del danno. Sulla base del lodo, la conduttrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme; la proprietaria aveva proposto opposizione. In primo grado il tribunale aveva revocato il decreto ma aveva comunque riconosciuto un credito, condannando la proprietaria al pagamento di un importo minore. In appello, riuniti i gravami delle parti, la corte territoriale aveva invece revocato integralmente il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda monitoria, rigettando anche l'appello della conduttrice. Nel ricorso per cassazione la proprietaria deduceva, con due motivi, violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte d'appello non aveva disposto la restituzione delle somme già pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, circostanza che sarebbe stata pacifica e non contestata dalla controparte, anzi espressamente ammessa negli scritti difensivi. La resistente proponeva ricorso incidentale, lamentando una errata delimitazione del giudicato derivante dal lodo arbitrale e riproponendo ulteriori censure subordinate.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale della proprietaria, ritenendo fondati entrambi i motivi: ha affermato che il fatto del pagamento in esecuzione della sentenza di primo grado era stato pacificamente allegato e non specificamente contestato, sicché il giudice di merito avrebbe dovuto ritenerlo provato senza svolgere ulteriore istruttoria; inoltre ha ritenuto fondata, per le stesse ragioni, anche la censura per omessa considerazione del fatto decisivo. Il ricorso incidentale della società conduttrice è stato dichiarato inammissibile, perché l'eccezione di giudicato esterno fondata sul lodo arbitrale era stata formulata in modo assertivo e incomprensibile, senza spiegare in concreto il contenuto della pretesa condanna generica o il suo effetto preclusivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione specifica di un fatto allegato comporta che il giudice deve considerarlo sussistente e astenersi da qualsiasi controllo probatorio sul punto.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge per la censura sulla mancata restituzione delle somme e sulla non contestazione del fatto pagamento.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È stato richiamato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È stato richiamato dal ricorrente incidentale per contestare la lettura del perimetro del giudicato derivante dal lodo arbitrale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Il fatto allegato da una parte e non specificamente contestato dalla controparte deve essere considerato provato dal giudice, senza necessità di un autonomo riscontro istruttorio.
  • Le ammissioni contenute negli atti difensivi possono essere valutate liberamente dal giudice anche se non provenienti dalla parte personalmente, e rendono irrilevante la prova contraria sul fatto ammesso.
  • Quando un pagamento è stato eseguito in forza di una decisione poi riformata, la relativa circostanza, se pacifica e non contestata, deve essere considerata ai fini delle conseguenze restitutorie nel giudizio successivo.
  • Il motivo di ricorso fondato su un preteso giudicato esterno deve indicare con precisione il contenuto del provvedimento invocato e spiegare in modo chiaro perché esso precluderebbe la decisione impugnata; una deduzione meramente assertiva è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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