Cassazione Penale, Sentenza n. 38593/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando la nullità della sentenza impugnata perché apparente/inesistente (non riferibile all'oggetto del processo) e ha annullato la pronuncia con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Un unico motivo: nullità della pronuncia in quanto la motivazione della sentenza di secondo grado avrebbe argomentato sulla responsabilità penale di un soggetto diverso (Pietro LUCCHESE) e su un reato diverso (furto di energia elettrica), invece di riferirsi al furto in abitazione attribuito al BERTOLINO; quindi la decisione non si riferisce all'oggetto del procedimento e alle risultanze processuali
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 5, Vassallo
Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 - 01
Principio secondo cui la sentenza che non si riferisce all'oggetto del procedimento è apparente/inesistente e comporta nullità
Giurisprudenza - Sez. 6, D'Amato
Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686
Conferma del principio che la decisione deve essere coerente con l'imputazione e le risultanze; altrimenti deve essere annullata
Massime di principio
- Se la motivazione di una sentenza riferisce fatti, reati o persone diverse da quelli contestati nell'imputazione, la pronuncia può essere dichiarata nulla per 'apparente inesistenza' in quanto non riconducibile all'oggetto del processo
- La nullità per incompatibilità oggettiva della motivazione (decisione che non corrisponde all'imputazione) comporta, di norma, annullamento e rinvio per nuovo giudizio a diversa composizione del giudice di merito
- Nel proporre impugnazione, verificare sempre la congruità tra motivazione, capo di imputazione e risultanze probatorie; incongruenze rilevanti vanno dedotte tempestivamente quale vizio di nullità
- Se l'errore è meramente formale o limitato a parti non essenziali della motivazione, è possibile che il vizio sia sanabile; invece quando la decisione non riguarda affatto l'oggetto del procedimento la pronuncia è insuscettibile di sanatoria e va annullata
- In caso di annullamento per questi motivi non opera il divieto di nuovo giudizio (ne bis in idem), perché non si tratta di una decisione di merito valida sul punto ma di una pronuncia inesistente rispetto all'oggetto processuale
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