Ordinanza n. 14800/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici del 26 maggio 2026, notificato in pari data, con cui il ricorrente è stato giudicato non idoneo e conseguentemente escluso dalla procedura concorsuale AG20251; - della graduatoria finale di merito della procedura AG20251, approvata con decreto del Direttore Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del 27 maggio 2026 e successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui non include il ricorrente; - ove occorra, dell'art. 14, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso”, se interpretato nel senso di precludere il sindacato giurisdizionale sull'attendibilità dell'accertamento tecnico; -ove occorra, dell'art. 3, comma 1, lett. c), del D.M. 30 giugno 2003 n. 198 e delle relative norme tecniche di attuazione, nella parte in cui non prescrivono l'adozione di metodiche cliniche appropriate per la determinazione dell'effettivo vizio refrattivo; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere inserito nella graduatoria finale di merito ed essere dichiarato vincitore di concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici recante il giudizio di non idoneità per deficit visivo, nonché graduatoria finale della procedura concorsuale nella parte in cui non include il ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità psico-fisica adottato nell'ambito della procedura concorsuale AG20251, deducendo l'erroneità dell'accertamento relativo al visus naturale e alla correzione refrattiva, nonché l'illegittimità derivata della graduatoria finale nella parte in cui non lo include. Ha inoltre contestato, ove occorra, la disposizione del bando che qualifica come definitivi i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, se interpretata nel senso di escludere il sindacato giurisdizionale sull'attendibilità dell'accertamento tecnico, e la disciplina ministeriale concernente il requisito visivo, nella parte in cui non imporrebbe metodiche cliniche appropriate per la determinazione dell'effettivo vizio refrattivo. Ha chiesto l'accertamento del diritto a essere inserito nella graduatoria finale e dichiarato vincitore. Il TAR, senza anticipare la decisione sul merito, ha ritenuto necessario verificare in contraddittorio la sussistenza della causa di inidoneità consistente in un deficit del visus naturale correggibile a 10/10 con correzione complessiva superiore a una diottria.
La decisione
Il TAR ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, tramite apposita commissione medica, con facoltà di avvalersi di specialisti convenzionati. Il verificatore dovrà accertare se sussista la causa di inidoneità riscontrata in sede concorsuale e, qualora emerga una differenza tra l'accertamento concorsuale e quello giudiziale, dovrà verificare se il risultato possa dipendere da interventi medico-chirurgici correttivi successivi alla visita concorsuale. La verificazione dovrà essere eseguita entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; la relazione dovrà essere depositata nei successivi venti giorni, previo preavviso alle parti e con possibilità di partecipazione dei consulenti medici da esse nominati. Il Collegio ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno. Il termine per tale adempimento è di trenta giorni, seguito dal deposito della relativa documentazione entro ulteriori dieci giorni. È stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo al 15 dicembre 2026. Nessuna decisione definitiva è stata assunta sull'annullamento degli atti impugnati o sulla spettanza dell'inserimento in graduatoria.
Norme richiamate
artt. 19 e 66 c.p.a.
Costituiscono la base normativa per disporre la verificazione giudiziale finalizzata all'accertamento tecnico della causa di inidoneità psico-fisica.
art. 3, comma 1, lett. c), d.m. 30 giugno 2003, n. 198
deficit del visus naturale (OO 1/10) correggibile a 10/10 con correzione complessiva superiore a una (1) diottria
Individua il requisito o la causa di inidoneità visiva rilevante nella procedura concorsuale, la cui concreta sussistenza deve essere verificata.
art. 14, comma 8, del bando di concorso
i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso
La disposizione è oggetto di contestazione nella parte in cui potrebbe essere intesa come preclusiva del sindacato giurisdizionale sull'attendibilità dell'accertamento tecnico; il TAR non ha ancora deciso tale questione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute e all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità di un giudizio di inidoneità psico-fisica concorsuale dipende dalla verifica specialistica della concreta sussistenza del requisito sanitario, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola a un organismo tecnico qualificato.
- La verificazione deve accertare non soltanto la condizione sanitaria attuale, ma anche, ove vi sia divergenza rispetto all'accertamento concorsuale, se tale divergenza possa essere spiegata da interventi medico-chirurgici successivi alla visita concorsuale.
- La clausola del bando che qualifica come definitivi i giudizi della commissione medica non impedisce, in sé, lo svolgimento di un accertamento giudiziale sull'attendibilità e sulla corretta applicazione dei criteri tecnici; la portata di tale clausola deve comunque essere valutata nel merito.
- Quando l'eventuale accoglimento del ricorso può incidere sulla posizione di tutti i candidati collocati nella graduatoria finale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti e autorizzare la notificazione per pubblici proclami in presenza di un numero elevato di contraddittori.
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