Cassazione Penale, Sentenza n. 33400/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di revoca, con effetto ex tunc, dell'affidamento in prova terapeutico concesso il 28/11/2024. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 94 d.P.R. 09/10/1990 n. 309 e dell'art. 47, comma 11, legge 26/07/1975 n. 354 e censura carenza, insufficienza, irragionevolezza e incongruenza della motivazione del provvedimento di revoca. In sostanza la difesa sostiene che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente il periodo di rispetto delle prescrizioni e si sarebbe limitato a elencare violazioni circoscritte nel tempo, non giustificando la revoca retroattiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la legittimità della valutazione del Tribunale di sorveglianza che ha revocato l'affidamento in prova terapeutico per ripetute e ravvicinate violazioni delle prescrizioni (quattro episodi documentati fra febbraio e aprile 2025). La Corte ha ritenuto la motivazione del provvedimento congrua, logica e non contraddittoria e ha affermato che la revoca con efficacia ex tunc è giustificata dalla natura reiterata delle violazioni e dalla palese incapacità del condannato di comprendere la portata trasgressiva dei propri atti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e disposta, se ricorrono i presupposti, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 - art. 94
L'affidamento in prova per ragioni terapeutiche richiede (i) il requisito soggettivo della tossicodipendenza/alcolismo certificato da struttura pubblica e (ii) requisiti oggettivi legati ai limiti edittali, al residuo di pena e al numero di precedenti concessioni. La Corte ricorda che il giudice valuta la probabilità di conseguimento degli obiettivi terapeutico-risocializzanti e la pericolosità del soggetto.
legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 47, comma 11
Riferimento normativo richiamato dalla difesa; la Corte esamina le condizioni e i limiti dell'affidamento in prova in raccordo con la normativa sulla esecuzione penale esterna e ne conferma l'interpretazione restrittiva in presenza di pericolosità e reiterazione di violazioni.
codice di procedura penale - art. 606
La Corte sottolinea il perimetro del sindacato di legittimità: la censura deve rientrare nei vizi di diritto e motivazione previsti dall'art. 606; non è consentito al giudice di legittimità riformare la valutazione di merito rivedendo i fatti o preferendo una diversa ricostruzione probatoria.
decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196 - art. 52, comma 1
Norma sulla protezione dei dati personali; la Corte dispone l'annotazione prevista qualora ricorrano le condizioni, in relazione alla comunicazione e alla tutela dei dati relativi al procedimento.
Massime di principio
- L'affidamento in prova per fini terapeutici richiede un doppio requisito: soggettivo (tossicodipendenza/alcolismo certificata) e oggettivo (limiti edittali, residuo pena, numero di precedenti concessioni).
- La concessione o la revoca della misura è rimessa a una valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza, che deve motivare in modo logico, adeguato e non contraddittorio; la semplice violazione delle prescrizioni non impone automaticamente la revoca, ma quest'ultima è legittima se la trasgressione è incompatibile con la prosecuzione della misura.
- La pericolosità attuale del condannato e la concreta attitudine al trattamento terapeutico (collaborazione, segni di resipiscenza, comportamento successivo) sono elementi decisivi: in presenza di pericolosità o di reiterate violazioni ravvicinate la revoca è giustificata anche con efficacia retroattiva.
- In Cassazione non è permessa una rivalutazione dei fatti o una "nuova lettura" delle risultanze probatorie; il ricorso può riuscire solo se dimostra vizi di diritto o di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Per la difesa, nelle situazioni simili è preferibile concentrare le censure su vizi procedurali, mancanza o illogicità della motivazione, o su errori di diritto piuttosto che su una mera riconsiderazione dei fatti, perché il giudice di legittimità non sostituisce il suo apprezzamento a quello del merito.
- La ripetizione e la brevità temporale tra le violazioni sono fattori che rafforzano la legittimità della revoca; quindi, comportamenti positivi prolungati e documentabili sono fondamentali per contrastare la revoca.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33190/2025 del 08/10/2025
- Sentenza penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33191/2025 del 08/10/2025
- Sentenza penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33193/2025 del 08/10/2025
- Sentenza penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33196/2025 del 08/10/2025
- Sentenza penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33197/2025 del 08/10/2025
- Sentenza penale · 8 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33198/2025 del 08/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →