Sentenza del 07/10/2016 n. 5151 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - AMBITO DI APPLICAZIONE - Insegne "Poste Italiane" e "postmat" - Non rientrano - Funzione di propaganda - Non sussiste - Funzione informativa - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe insegne "Poste Italiane" e "postamat" sono state ritenute non soggette all'imposta comunale sulla pubblicità. La ragione è che il servizio postale è destinato alla generalità dell'utenza e le insegne si limitano a informare il pubblico sull'ubicazione e sulla disponibilità del servizio, senza promuovere commercialmente prodotti o servizi. Il ricorso è quindi risultato accolto, secondo quanto desumibile dal principio riportato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'imposta comunale sulla pubblicità alle insegne "Poste Italiane" e "postamat". È stato contestato che tali insegne svolgessero una funzione pubblicitaria soggetta a imposizione. La decisione ha ritenuto invece che esse non abbiano finalità propagandistica o promozionale, volta a orientare la clientela verso un determinato prodotto o servizio, ma svolgano esclusivamente una funzione informativa, indicando al pubblico la presenza dell'ufficio postale e dei relativi servizi.
Norme richiamate
Imposta comunale sulla pubblicità
L'imposta si applica ai messaggi e ai mezzi aventi funzione pubblicitaria, cioè promozionale o propagandistica. Non è invece dovuta quando il mezzo assolve una funzione meramente informativa e identificativa del servizio.
Massime di principio
- Per stabilire se un'insegna è soggetta all'imposta sulla pubblicità occorre valutarne la funzione concreta, non soltanto il contenuto o la presenza di un marchio.
- Un'insegna con funzione meramente informativa, identificativa o di orientamento del pubblico non costituisce necessariamente pubblicità imponibile.
- La funzione propagandistica sussiste quando il messaggio mira a promuovere un prodotto, un servizio o un operatore inducendo il pubblico a preferirlo rispetto ad altri; tale funzione non ricorre quando l'insegna indica semplicemente la presenza o l'accessibilità di un servizio destinato alla generalità degli utenti.
- In situazioni analoghe è utile distinguere tra indicazione dell'attività o del servizio offerto e messaggio promozionale: solo il secondo, in linea generale, integra il presupposto dell'imposta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 8690 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20122 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20127 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20128 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20131 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 7 ott 2016Sentenza del 07/10/2016 n. 20132 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →