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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 5151 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - AMBITO DI APPLICAZIONE - Insegne "Poste Italiane" e "postmat" - Non rientrano - Funzione di propaganda - Non sussiste - Funzione informativa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le insegne "Poste Italiane" e "postamat" sono state ritenute non soggette all'imposta comunale sulla pubblicità. La ragione è che il servizio postale è destinato alla generalità dell'utenza e le insegne si limitano a informare il pubblico sull'ubicazione e sulla disponibilità del servizio, senza promuovere commercialmente prodotti o servizi. Il ricorso è quindi risultato accolto, secondo quanto desumibile dal principio riportato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità dell'imposta comunale sulla pubblicità alle insegne "Poste Italiane" e "postamat". È stato contestato che tali insegne svolgessero una funzione pubblicitaria soggetta a imposizione. La decisione ha ritenuto invece che esse non abbiano finalità propagandistica o promozionale, volta a orientare la clientela verso un determinato prodotto o servizio, ma svolgano esclusivamente una funzione informativa, indicando al pubblico la presenza dell'ufficio postale e dei relativi servizi.

Norme richiamate

  • Imposta comunale sulla pubblicità

    L'imposta si applica ai messaggi e ai mezzi aventi funzione pubblicitaria, cioè promozionale o propagandistica. Non è invece dovuta quando il mezzo assolve una funzione meramente informativa e identificativa del servizio.

Massime di principio

  • Per stabilire se un'insegna è soggetta all'imposta sulla pubblicità occorre valutarne la funzione concreta, non soltanto il contenuto o la presenza di un marchio.
  • Un'insegna con funzione meramente informativa, identificativa o di orientamento del pubblico non costituisce necessariamente pubblicità imponibile.
  • La funzione propagandistica sussiste quando il messaggio mira a promuovere un prodotto, un servizio o un operatore inducendo il pubblico a preferirlo rispetto ad altri; tale funzione non ricorre quando l'insegna indica semplicemente la presenza o l'accessibilità di un servizio destinato alla generalità degli utenti.
  • In situazioni analoghe è utile distinguere tra indicazione dell'attività o del servizio offerto e messaggio promozionale: solo il secondo, in linea generale, integra il presupposto dell'imposta.

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