Sentenza n. 1417/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di reiezione FIS 1202227-2022/2022, del 6 luglio 2022 ricevuto dalla Società il 15 luglio 2022 ,, con il quale l'INPS ha parzialmente rigettato l'istanza dell'odierna ricorrente n. prot. 4900.31/03/2022.0249384 volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario (c.d. Assegno di Integrazione Salariale) ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015, limitatamente al periodo 1 marzo 2022-20 marzo 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento INPS di parziale reiezione della domanda di assegno di integrazione salariale per il periodo 1-20 marzo 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente ammortizzatore sociale)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva chiesto l'assegno di integrazione salariale ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. 148/2015, con causale di crisi aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, per l'intero mese di marzo 2022. L'INPS aveva accolto la domanda soltanto per il periodo 21-31 marzo 2022, ritenendo tardiva la presentazione, avvenuta il 31 marzo 2022, con riferimento al periodo precedente al 21 marzo. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 148/2015, dei principi generali in materia di accesso agli ammortizzatori sociali, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, irrazionalità e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che la domanda, riferita a un evento oggettivamente non evitabile, fosse soggetta al termine speciale previsto dalla norma, ossia entro la fine del mese successivo a quello in cui si era verificato l'evento, e fosse pertanto tempestiva se presentata entro la fine di aprile 2022. Nel corso del giudizio la società ricorrente è stata incorporata da altra società, che è subentrata nei rapporti processuali ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 1, c.c.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il provvedimento di parziale diniego. In via preliminare ha riconosciuto la prosecuzione del giudizio da parte della società incorporante, poiché la fusione per incorporazione comporta il subentro nei diritti e negli obblighi della società incorporata, inclusi i rapporti processuali anteriori alla fusione. Nel merito, il giudice ha rilevato che, per le domande relative a eventi oggettivamente non evitabili, l'art. 15, comma 2, del d.lgs. 148/2015 deroga al termine ordinario di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e consente la presentazione entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Poiché la domanda era stata presentata il 31 marzo 2022 e riguardava un evento oggettivamente non evitabile verificatosi nel mese di marzo, essa doveva essere considerata tempestiva. L'INPS aveva quindi erroneamente applicato il termine ordinario, illegittimamente respingendo la domanda per il periodo 1-20 marzo 2022. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 148/2015
Prevede il trattamento di integrazione salariale ordinario richiesto dalla società.
art. 15, comma 2, d.lgs. 148/2015
la domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento
Il termine ordinario di 15 giorni non si applica alle domande relative a eventi oggettivamente non evitabili; per tali domande il termine scade alla fine del mese successivo a quello dell'evento.
art. 7 d.l. 4/2022
È richiamato quale base normativa dei trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
art. 2504-bis, comma 1, c.c.
la società incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione
La società incorporante subentra nei rapporti processuali della società incorporata e può proseguire il giudizio già promosso da quest'ultima.
Massime di principio
- Per le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale riferite a eventi oggettivamente non evitabili, il termine speciale previsto dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 148/2015, fissato alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento, prevale sul termine ordinario di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
- L'amministrazione previdenziale non può rigettare parzialmente una domanda di integrazione salariale per tardività applicando il termine ordinario di 15 giorni quando la domanda è riconducibile a un evento oggettivamente non evitabile ed è stata presentata entro la fine del mese successivo a quello dell'evento.
- In caso di fusione per incorporazione intervenuta durante il processo amministrativo, la società incorporante subentra nei rapporti processuali anteriori alla fusione e può proseguire il giudizio promosso dalla società incorporata.
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