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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27813/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere. Il difensore deduceva: 1) l'irripetibilità dell'accertamento tecnico sul mozzicone di sigaretta, con conseguente necessità che l'esame DNA fosse acquisito nel fascicolo dibattimentale; 2) violazione dei protocolli internazionali e di criteri tecnici nella repertazione, conservazione e analisi del DNA (catena di custodia incerta, tempi lunghi tra repertamento e tipizzazione, quantitativo di DNA insufficiente, somma di amplificazioni anziché incrocio), con compromissione della attendibilità delle analisi; 3) inverosimiglianza e insufficienza del quadro indiziario rispetto ai reati contestati (furto aggravato e ricettazione); 4) carenza nella valutazione dell'applicabilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha respinto il primo motivo (irripetibilità) come manifestamente infondato, osservando che gli accertamenti effettuati contro ignoti possono essere utilizzati e, in ogni caso, la difesa può chiedere incidente probatorio per ripeterli nel contraddittorio. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte predilige l'orientamento secondo cui le indagini genetiche effettuate in violazione dei protocolli internazionali privano il risultato del carattere di certezza necessario a conferirgli valore indiziante; pertanto ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma per nuovo giudizio, con l'indicazione di verificare se e quali violazioni delle regole di repertazione, conservazione e formazione della prova scientifica si siano verificate. La decisività del vizio relativo alle analisi genetiche ha reso assorbiti gli altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Regola il motivo di impugnazione in Cassazione fondato su violazione di norme di diritto; qui invocato come chiave per censurare le decisioni del merito in relazione alla valutazione degli accertamenti tecnici

  • art. 359 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle garanzie procedurali connesse agli accertamenti tecnici; nel testo è evocato assieme all'art. 360 in tema di notifiche/avvisi e condizioni di esecuzione degli accertamenti

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alla impossibilità pratica di disporre avvisi ex art. 360 quando si procede contro ignoti; collegato alla questione della ripetibilità e dell'utilizzabilità degli accertamenti tecnici

  • art. 431 cod. proc. pen.

    Riferimento al fascicolo per il dibattimento: la difesa voleva che gli accertamenti irripetibili entrassero nel fascicolo dibattimentale

  • art. 285 cod. proc. pen.

    Norma citata connessa alla valutazione dell'adeguatezza delle misure cautelari in relazione alle esigenze cautelari e alla possibilità di misure alternative

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per indicare la competenza del Tribunale di Roma al nuovo giudizio in caso di annullamento e rinvio

Massime di principio

  • La prova genetica ha elevato valore probatorio solo se l'intero procedimento di repertazione, conservazione e analisi rispetta i protocolli tecnici e scientifici: violazioni rilevanti possono privare i risultati della valenza indiziante necessaria per misure cautelari o per una condanna.
  • Se l'accertamento genetico è stato compiuto contro ignoti, la sua irrepetibilità non impedisce automaticamente l'utilizzo dei risultati; la difesa può comunque chiedere incidente probatorio per ripetere gli esami nel contraddittorio.
  • La catena di custodia e i tempi tra repertamento e analisi sono elementi decisivi per valutare l'attendibilità del DNA: ritardi, mancanza di documentazione o quantità di materiale insufficiente indeboliscono fortemente il dato genetico.
  • In presenza di risultati genetici ottenuti in violazione di protocolli, tali risultati possono valere al massimo come elemento confermativo e non come prova certa, salvo che non sia dimostrato che la violazione non abbia inciso concretamente sull'esito dell'esame.
  • Nelle decisioni cautelari il giudice deve considerare la consistenza complessiva del quadro indiziario e valutare le misure meno afflittive; profili tecnici sulle prove scientifiche possono portare all'annullamento della misura e al rinvio per nuova valutazione.

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