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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27436/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione ex art. 671 c.p.p. tra varie sentenze e ha rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente censura inosservanza/erronea applicazione degli artt. 81, 132 e 133 c.p. e degli artt. 125 e 671 c.p.p., nonché vizio di motivazione nella quantificazione degli aumenti per i reati "satellite" (sentenze c) e d)), contestando in particolare l'aumento ritenuto immotivato e il mancato richiamo di una giurisprudenza che esclude il concorso tra taluni reati di porto/detenzione d'arma

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente individuato la pena base, quantificato e motivato gli aumenti distintamente per i reati satellite e applicato criteri conformi alla giurisprudenza di legittimità. È stato osservato che gli incrementi di pena sono inferiori al minimo edittale delle fattispecie satellite, il che attenua l'onere motivazionale; il giudice ha inoltre mantenuto immutato il quantum delle pene satellite rispetto al precedente riconoscimento, riducendo in concreto il trattamento sanzionatorio. La questione del concorso tra specifiche fattispecie d'arma è stata ritenuta estranea all'oggetto del ricorso e non rilevante in questa sede. A seguito del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per il riconoscimento della continuazione tra più sentenze; la decisione impugnata ha attuato la disciplina della continuazione prevista da tale articolo

  • art. 416-bis cod. pen.

    Fattispecie ritenuta tra le più gravi e usata per individuare la pena base sulla quale poi calcolare gli aumenti per continuazione

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come limite al cumulo delle pene (rapporto di proporzione); la Corte ha verificato che gli aumenti complessivi rispettino i vincoli normativi e non si traducono in un surrettizio cumulo materiale

  • art. 132 cod. pen.

    Riconosciuto il margine discrezionale del giudice nella determinazione della pena; la Corte ha ribadito che tale discrezionalità non è abusiva quando gli aumenti sono di esigua entità e adeguatamente motivati

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri di individualizzazione della pena devono essere indicati con maggiore specificità quando il giudice si discosta dal minimo edittale; nel caso di specie, essendo gli aumenti contenuti e inferiori al minimo edittale, l'onere motivazionale è risultato attenuato

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso ma non sviluppato né decisivo nel motivare l'impugnazione; dal testo non emerge un'applicazione specifica di questa norma nella decisione

  • art. 673 cod. proc. pen.

    La Corte rileva che la difesa non ha prospettato una delle ipotesi previste dall'art. 673 c.p.p. (che disciplina la revoca parziale o totale in presenza di determinate condizioni), per cui il richiamo giurisprudenziale invocato dalla difesa è estraneo alla vicenda

  • artt. 2, 4 e 7, I. 2 ottobre 1967, n. 895

    Norme relative a specifiche fattispecie di porto di armi richiamate tra le sentenze satellite; la Corte ha ritenuto la questione del concorso tra queste norme e quelle della legge n. 110/1975 non pertinente alla determinazione della pena nel presente ricorso

  • art. 23, commi 3 e 4, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norme sulle armi clandestine menzionate nelle sentenze satellite; la questione di concorso con altre norme d'arma è stata considerata estranea al tema della determinazione della pena nell'impugnazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando si riconosce la continuazione il giudice deve individuare la pena base e quantificare gli aumenti in modo distinto per i reati satellite, ma l'obbligo motivazionale è proporzionale all'entità degli aumenti
  • Se gli aumenti applicati ai reati satellite sono inferiori al minimo edittale, l'onere motivazionale è attenuato e può essere sufficiente un richiamo ai criteri generali di cui all'art. 133 c.p.
  • Il giudice deve garantire che gli aumenti non costituiscano un surrettizio cumulo materiale e che sia rispettato il limite di proporzione di cui all'art. 81 c.p.; la verifica va documentata nella motivazione laddove gli aumenti siano significativi
  • Questioni relative al concorso tra diverse fattispecie di reato (es. reati d'arma) possono essere irrilevanti se non prospettate nei termini procedurali opportuni (ad es. non introdotte con le ipotesi previste dall'art. 673 c.p.p.)
  • Il rigetto del ricorso comporta, in via ordinaria, la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; chi impugna deve quindi valutare anche il rischio economico del contenzioso

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