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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00395/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita con permuta relativo a un terreno edificabile, poi modificato con scrittura privata successiva. Nel preliminare era prevista una penale in caso di risoluzione e la validità del contratto era subordinata all’ottenimento della concessione edilizia. In seguito, con scrittura privata, il promissario acquirente dichiarava di nominare una società terza per il rogito definitivo; la società nominata sottoscriveva per accettazione e nella stessa scrittura si prevedeva la consegna anticipata del terreno e l’impegno della nominata a tenere indenne il venditore da responsabilità relative ai lavori. Il venditore, ritenendo risolti preliminare e scrittura, chiedeva con decreto ingiuntivo il saldo della penale contro entrambe le società. La società nominata proponeva opposizione e poi appello; la Corte d’appello revocava il decreto nei suoi confronti, ritenendo che la sua accettazione della nomina fosse limitata al rogito definitivo e non comportasse assunzione delle obbligazioni del preliminare, con conseguente difetto di legittimazione passiva rispetto alla penale. In cassazione il venditore denunciava: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che l’eccezione di difetto di titolarità passiva fosse tardiva e che la controparte avesse comunque riconosciuto la propria legittimazione passiva con difese incompatibili con la negazione; 2) violazione degli artt. 1401 e ss. c.c. e delle norme sull’interpretazione del contratto (artt. 1362, 1363, 1366 c.c., e richiamo anche all’art. 1367 c.c.), sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente qualificato l’operazione come mera nomina per il definitivo, senza considerare che la scrittura e il comportamento delle parti mostravano l’assunzione da parte della società nominata anche degli obblighi del preliminare, compresa la consegna anticipata del terreno e l’impegno a manlevare il venditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il primo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Prima di ciò ha dichiarato inammissibile la produzione documentale ex art. 372 c.p.c. della sentenza d’appello invocata come giudicato esterno, perché resa tra parti diverse e priva di attestazione di passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità sono producibili solo i documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso; non lo sono quelli che riguardano il merito, salvo i documenti che provano un giudicato esterno successivo alla sentenza impugnata e formato con certezza.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato per delimitare il termine oltre il quale è ammessa solo la produzione di documenti rilevanti per l’ammissibilità del ricorso.

  • art. 345 c.p.c.

    La dedotta carenza di titolarità/legittimazione passiva viene trattata come mera difesa e non come eccezione soggetta alle preclusioni dell’art. 345 c.p.c.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura mirava a valorizzare il comportamento difensivo incompatibile con la contestazione della titolarità passiva; la Corte non la esamina autonomamente perché assorbita dall’accoglimento del secondo motivo.

  • art. 1401 c.c.

    Richiamato per la qualificazione del contratto come preliminare per persona da nominare, ipotesi che va ricostruita secondo l’effettiva volontà delle parti.

  • art. 1404 c.c.

    Richiamato come norma evocata dal ricorrente a sostegno dell’assunzione degli effetti del contratto da parte della società nominata.

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato come possibile schema di cessione del contratto cui la fattispecie avrebbe potuto astrattamente ricondursi.

  • art. 1407 c.c.

    Richiamato in relazione al consenso preventivo alla cessione del contratto.

  • art. 1411 c.c.

    Richiamato come possibile schema del contratto a favore del terzo, da distinguere in base alla concreta volontà contrattuale.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto deve partire dal tenore letterale, ma non può arrestarsi ad esso se il complesso della pattuizione mostra un diverso assetto di interessi.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno interpretate reciprocamente e in modo coordinato, evitando letture atomistiche o isolate che svuotino di senso il regolamento negoziale.

  • art. 1366 c.c.

    La buona fede è criterio necessario nell’interpretazione e impedisce letture unilaterali o incongrue rispetto all’affidamento ragionevole delle parti.

  • art. 1367 c.c.

    Tra le interpretazioni possibili deve preferirsi quella che attribuisca alle clausole un effetto utile, evitando letture che le rendano prive di funzione.

  • art. 1369 c.c.

    Richiamato come criterio funzionale e sistematico, in collegamento con la causa concreta e lo scopo pratico perseguito dalle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l’interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per omesso esame di un fatto decisivo; il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione della volontà negoziale.
  • Ai fini della qualificazione di un preliminare di vendita "per sé o per persona da nominare" occorre verificare in concreto se la nomina del terzo sia destinata soltanto al contratto definitivo oppure se comporti anche l’ingresso del nominato nel regolamento obbligatorio già sorto col preliminare.
  • L’interpretazione contrattuale deve essere unitaria: il significato delle clausole non può essere tratto da singole espressioni isolate, ma va ricavato dal complesso dell’atto, dallo scopo pratico perseguito e dal comportamento complessivo delle parti.
  • Il criterio della buona fede nell’interpretazione impone di preferire letture coerenti con l’affidamento ragionevole e con una ricostruzione non contraddittoria dell’assetto di interessi, evitando interpretazioni meramente letterali che svuotino di rilievo clausole essenziali.
  • Quando una clausola o una lettura contrattuale rendono priva di effetto una previsione negoziale significativa, il giudice deve privilegiare l’interpretazione che conservi utilità e coerenza al regolamento pattizio.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniRicorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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