Sentenza n. 777/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, sezione lavoro del 26/11/2024, n.1500/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, che aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di € 2.000,00 oltre interessi a titolo di bonus "Carta del Docente"
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al pagamento di € 2.000,00, oltre interessi, quale bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero il 22 aprile 2025 e il relativo passaggio in giudicato era stato attestato il 1° settembre 2025. Dedotta la persistente inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha riconosciuto che il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha verificato la definitività della sentenza e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione. Accertato l'inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere su istanza della parte. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato proposto per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Subordina la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; il TAR ne ha verificato il rispetto.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La previsione sull'assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del bonus "Carta del Docente" oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l'amministrazione destinataria non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione deve essere verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e disporre contestualmente, per l'eventuale ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione può operare senza compenso aggiuntivo quando trovi applicazione analogica il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dall'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 648/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 649/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 650/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 651/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 652/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 25 mar 2026Sentenza n. 653/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →