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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15193/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (posta)

La controversia

La controversia trae origine dall'incasso, presso un ufficio postale, di un assegno bancario non trasferibile emesso da un istituto bancario per conto di una compagnia assicuratrice e intestato a una determinata beneficiaria. L'assegno era stato poi versato su un libretto postale aperto dalla persona che si era presentata come beneficiaria e l'importo era stato immediatamente prelevato. La compagnia assicuratrice, costretta a eseguire nuovamente il pagamento al vero legittimato, domandava il risarcimento del danno alla società postale, assumendo che l'operatore avesse identificato in modo negligente il prenditore. Il giudice di pace accolse la domanda; il tribunale confermò la condanna, ritenendo sufficiente una sola identificazione documentale e negando il concorso di colpa dell'assicuratrice per aver trasmesso l'assegno con posta ordinaria. La società postale ricorse per cassazione con due motivi: primo, denunciando violazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933, degli artt. 1218 e 1176, comma 2, c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che aveva adempiuto con diligenza professionale identificando il presentatore tramite un documento valido e privo di segni di falsità, senza che la legge imponesse due documenti o ulteriori verifiche; secondo, deducendo violazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. e delle norme sulla spedizione postale, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente escluso il concorso causale della danneggiata per avere spedito l'assegno con posta ordinaria, modalità che esponeva volontariamente il titolo al rischio di sottrazione e incasso fraudolento.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato, quanto al primo, che la diligenza richiesta alla banca/operatore negoziatore nell'identificazione del presentatore di un assegno non trasferibile è normalmente integrata dal controllo di un solo documento d'identità valido, non scaduto e privo di segni di falsità; non è invece esigibile, in via generale, l'uso di due documenti o di ulteriori accertamenti, trattandosi di regole non imposte dalla legge né desumibili dagli standard valutativi dell'ordinamento e della prassi sociale. Ha quindi ritenuto erronea la motivazione del giudice di merito che aveva escluso valore liberatorio alla prova dell'identificazione documentale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito il principio delle Sezioni Unite secondo cui la spedizione di un assegno non trasferibile con posta ordinaria, anziché con strumenti più sicuri o tracciabili, costituisce condotta colposa idonea a integrare il concorso del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c., poiché espone volontariamente il mittente a un rischio prevedibile e causalmente rilevante nella verificazione del pagamento al soggetto non legittimato. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. n. 1736/1933

    Richiamato come norma di riferimento per il pagamento dell'assegno non trasferibile e per gli obblighi connessi alla sua negoziazione; la Corte lo coordina con la diligenza professionale richiesta all'intermediario nel controllo del presentatore.

  • art. 1218 c.c.

    Usato come parametro della responsabilità contrattuale dell'intermediario, il quale può liberarsi dimostrando che l'inadempimento non gli è imputabile se ha agito con la diligenza richiesta.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La Corte lo qualifica come norma elastica che richiede un giudizio di diritto; per l'identificazione del prenditore è sufficiente il controllo di un documento di identità valido e senza indizi di falsità.

  • art. 1992 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma concernente il titolo di credito e la legittimazione all'incasso.

  • L. n. 445/2000

    Richiamata in relazione al valore e alla funzione dei documenti di identità ai fini dell'identificazione personale.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La Corte lo applica al comportamento del danneggiato che spedisce l'assegno con posta ordinaria, riconoscendo la configurabilità del concorso di colpa per condotta antecedente causalmente rilevante.

  • art. 83 d.P.R. n. 156/1973

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di disciplina del servizio postale e modalità di spedizione dei valori.

  • D.M. 26 febbraio 2004

    Richiamato come disciplina della posta assicurata/raccomandata, utilizzabile per spedizioni più sicure e tracciabili rispetto alla posta ordinaria.

  • d.lgs. n. 231/2007, art. 19

    Richiamato quale conferma che, nei rapporti con la clientela, l'identificazione della persona fisica può avvenire mediante il semplice controllo di un documento di identità non scaduto in presenza del cliente.

  • art. 2 Cost.

    Evocato per fondare l'esigenza di agire in modo da preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio per il mittente.

Massime di principio

  • Nella negoziazione di un assegno non trasferibile, la diligenza professionale richiesta all'intermediario è integrata, di regola, dal controllo di un solo documento di identità valido e privo di indizi di falsità; non può pretendersi, salvo specifiche circostanze, l'adozione di controlli ulteriori non previsti dalla legge o dagli standard ordinari di identificazione.
  • Le raccomandazioni di prassi o associative, prive di forza precettiva, non elevano automaticamente il livello di diligenza esigibile ai fini della responsabilità contrattuale dell'intermediario.
  • La spedizione di un assegno non trasferibile con posta ordinaria, anziché con modalità più sicure e tracciabili, può integrare concorso di colpa del mittente ex art. 1227, comma 1, c.c., perché costituisce una scelta imprudente causalmente rilevante nella sottrazione e nell'incasso da parte di soggetto non legittimato.
  • Il comportamento colposo del danneggiato può essere antecedente rispetto all'evento dannoso e restare comunque rilevante sul piano causale, se si inserisce nella sequenza che conduce al danno senza interrompere il nesso eziologico.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoMora
RamiContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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