Sentenza n. 7694/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Lazio, Sez. IV-ter, 7 ottobre 2025, n. 17130 (notificata il 3 novembre 2025), con la quale è stato respinto il ricorso per l'annullamento della delibera della Commissione RIPAM del 18 febbraio 2025 di riadozione ora per allora del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionari del Ministero della difesa, nonché per il risarcimento dei danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV-ter, 7 ottobre 2025, n. 17130, di rigetto del ricorso contro la riadozione ora per allora del bando del Ministero della difesa per 267 funzionari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti, idonei nella graduatoria del concorso CUFA del 2020, avevano contestato la riadozione, con provvedimento del 18 febbraio 2025, del bando del Ministero della difesa del 29 dicembre 2023, inizialmente annullato per difetto di motivazione. Con il primo motivo hanno sostenuto che l’atto fosse una convalida dell’originario bando, illegittima perché intervenuta su un atto già annullato, oltre il termine ragionevole e senza esplicitare l’interesse pubblico; hanno inoltre negato che potesse qualificarsi come nuovo bando o conferma e dedotto che avrebbe dovuto essere pubblicato un bando aperto a tutti, con i requisiti previsti dall’art. 3 d.P.R. 487/1994. Con il secondo motivo hanno censurato come irragionevole la scelta di indire un nuovo concorso invece di scorrere la graduatoria CUFA, sostenendo la sostanziale identità dei profili, in particolare per il codice A.1, e l’omogeneità dei titoli e delle prove. Con il terzo motivo, formulato in via condizionata, hanno chiesto la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 4 d.l. 25/2025, qualora ritenuto applicabile. Il 31 agosto 2026, dopo la scadenza della graduatoria CUFA, hanno dichiarato di non avere più interesse alla domanda di annullamento, insistendo per il risarcimento.
La decisione
L’appello è stato dichiarato improcedibile quanto alla domanda di annullamento, per la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dagli appellanti a seguito della scadenza della graduatoria CUFA. La domanda risarcitoria è stata respinta perché mancava l’ingiustizia del danno: il provvedimento di riadozione non presentava i vizi dedotti. Il primo motivo è stato respinto: l’atto non era una convalida in autotutela, ma una riedizione del potere imposta dal giudicato di annullamento per difetto di motivazione. Di conseguenza non si applicavano i presupposti dell’art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990, relativi al termine ragionevole e all’interesse pubblico dell’autotutela. Il giudicato aveva lasciato all’amministrazione la scelta sostanziale tra scorrimento e nuovo concorso; l’amministrazione poteva quindi confermare la scelta originaria, integrandone la motivazione, mediante riadozione ora per allora. La retroazione era ammissibile perché il giudicato aveva censurato un vizio di esternazione, senza contestare la scelta sostanziale, e la procedura concorsuale era già stata espletata: non occorreva dunque indire ex nunc un nuovo bando aperto a ulteriori partecipanti. È stata esclusa anche la dedotta finalità sviatoria: gli idonei vantavano un interesse legittimo allo scorrimento, non un diritto all’assunzione, e tale aspettativa poteva essere legittimamente sacrificata dalla scelta di bandire un nuovo concorso. Il secondo motivo è stato respinto: la scelta amministrativa, discrezionale, era sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o illogicità; le differenze tra i concorsi — suddivisione del nuovo bando in profili specifici, requisiti di laurea circoscritti, prove differenziate e titoli premiali riferiti a competenze settoriali — rendevano non manifestamente irragionevole il nuovo reclutamento, anche per il profilo A.1. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse: gli appellanti non avevano impugnato incidentalmente il capo della sentenza che aveva ritenuto inapplicabile l’art. 4 d.l. 25/2025, soluzione a loro favorevole; la questione costituzionale condizionata non doveva quindi essere esaminata. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990
Per queste ragioni, è infondata la prospettazione per cui il nuovo provvedimento non potesse incardinarsi su un atto già annullato: solo nell'autotutela l'amministrazione interviene su un atto ancora esistente e, se del caso, ne previene l'annullamento giurisdizionale; la riedizione del potere in osservanza dell'effetto conformativo della sentenza trova, anzi, il presupposto giustificativo nell'intervenuta caducazione del provvedimento originario.
La riedizione del potere conseguente all’annullamento giurisdizionale non è autotutela e non è soggetta ai presupposti propri dell’art. 21-nonies, comma 2, tra cui il termine ragionevole e l’esplicitazione di un interesse pubblico alla conservazione dell’atto.
art. 3 d.P.R. 487/1994
Di conseguenza, in riedizione del potere, l'amministrazione non doveva indire, ex nunc, un nuovo bando di concorso, contenente i requisiti formali stabiliti dall'art. 3 d.p.r. 487 del 1994 e aperto alla partecipazione di ulteriori interessati.
Quando, dopo l’annullamento per un vizio di motivazione, il concorso è già stato espletato e l’amministrazione riedita il potere per conformarsi al giudicato, non è necessario emanare ex nunc un nuovo bando conforme ai requisiti formali, se la scelta sostanziale originaria può essere riadottata ex tunc.
art. 4 d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito in l. 9 maggio 2025, n. 69
Il motivo è inammissibile, poiché la sentenza non è stata appellata, in via incidentale, nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile la norma di interpretazione autentica.
La parte che intenda contestare in appello una statuizione a sé favorevole sull’inapplicabilità di una norma deve impugnare quel capo; in mancanza, non può chiedere in via condizionata di sollevare una questione di costituzionalità relativa alla norma.
art. 97 c.p.a.
Altri controinteressati sono, inoltre, intervenuti ad opponendum ex art. 97 cod. proc. amm.
La norma è richiamata per l’intervento ad opponendum dei controinteressati; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- La riedizione del potere successiva all’annullamento giurisdizionale di un provvedimento per difetto di motivazione è distinta dall’autotutela: l’amministrazione deve conformarsi al giudicato, può rideterminarsi sugli aspetti non definiti dal giudice e non è soggetta, per tale riedizione, ai presupposti dell’annullamento d’ufficio, quali il termine ragionevole e la motivazione sull’interesse pubblico alla conservazione dell’atto.
- Quando il giudicato annulla un atto per un vizio di esternazione senza censurare la scelta sostanziale e la precedente determinazione ha già prodotto modificazioni materiali, la riedizione può avvenire ex tunc per emendare il vizio e conservare gli effetti materiali già intervenuti.
- La preferenza per lo scorrimento di una graduatoria concorsuale non è assoluta: l’amministrazione può indire un nuovo concorso quando la valutazione del profilo professionale da reclutare e delle differenze rispetto a quello della graduatoria vigente giustifichi la scelta; il sindacato giudiziale sulla decisione discrezionale è estrinseco e limitato alla manifesta irragionevolezza o illogicità.
- La comparazione tra profili concorsuali non si esaurisce nella somiglianza delle materie o nella struttura formale delle prove: la delimitazione dei titoli di ammissione, la differenziazione delle prove e l’attribuzione di punteggi per esperienze settoriali concorrono a definire e specializzare il profilo professionale ricercato.
- L’idoneità in una graduatoria fonda un interesse legittimo allo scorrimento, non un diritto all’assunzione; l’amministrazione può legittimamente scegliere un nuovo concorso, purché la scelta sia esercitata senza manifesta irragionevolezza o illogicità.
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