Ordinanza n. 239/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento dell’ordinanza balneare n. 29 del 14 maggio 2021, limitatamente: a) all’art. 5.a.4, nella parte in cui vieta ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge libere del litorale dalle ore 9 alle ore 20; b) all’art. 5.a.5, nella parte in cui vieta ai conduttori di animali di accedere all’arenile dalle ore 8 alle ore 20; c) all’art. 6.c.10, nella parte in cui consente l’accesso agli stabilimenti balneari solo agli animali di piccola taglia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza balneare comunale n. 29 del 14 maggio 2021, nelle disposizioni limitative dell'accesso degli animali alle spiagge libere e agli stabilimenti balneari
Esito
La controversia
L'associazione ricorrente aveva impugnato alcune disposizioni dell'ordinanza balneare comunale che vietavano ai conduttori di animali l'accesso alle spiagge libere in determinate fasce orarie, vietavano l'accesso all'arenile in una fascia oraria più ampia e consentivano l'ingresso negli stabilimenti balneari soltanto agli animali di piccola taglia. Il ricorso è stato successivamente dichiarato improcedibile con sentenza della stessa sezione del 21 luglio 2021 n. 467. La presente ordinanza riguarda esclusivamente la successiva istanza del difensore per la liquidazione del compenso professionale relativo al patrocinio a spese dello Stato. Il collegio ha rilevato che l'ammissione al beneficio disposta dalla commissione competente ha natura provvisoria e deve essere sottoposta al controllo giudiziale quanto alla sussistenza e permanenza delle condizioni reddituali. L'associazione aveva prodotto un'autocertificazione attestante un bilancio 2025 pari a euro 2.600,00, ma non il documento contabile richiesto.
La decisione
Il collegio non ha ancora deciso la domanda di liquidazione del compenso. Ha disposto che l'associazione ricorrente depositi nel fascicolo processuale il bilancio relativo all'anno 2025, necessario per verificare la permanenza delle condizioni reddituali del patrocinio, con particolare riguardo al fatto che l'ammissione era stata deliberata sulla base della situazione esistente nel 2020. La trattazione dell'istanza di liquidazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 2 dicembre 2026. L'ordinanza è quindi interlocutoria e istruttoria, senza statuizione definitiva sul compenso o sulle spese del giudizio principale.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Disciplina in base alla quale il difensore ha richiesto la liquidazione del compenso professionale per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato.
art. 127, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Impone al collegio, prima della decisione sull'istanza di liquidazione, di verificare la sussistenza e la permanenza delle condizioni reddituali presupposte dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dalla commissione competente ha natura provvisoria e deve essere sottoposta al controllo del collegio giudicante in sede di decisione sull'istanza di liquidazione del compenso.
- Prima di liquidare il compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve verificare la sussistenza e la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano il beneficio, anche con riferimento alla situazione successiva a quella valutata al momento dell'ammissione.
- Una mera autocertificazione relativa alla situazione economica dell'associazione può non essere sufficiente quando il giudice ritenga necessario acquisire il bilancio o altro documento contabile per controllare la permanenza dei presupposti del patrocinio.
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