Cassazione Penale, Ordinanza n. 37123/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato con un unico motivo la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 27 ottobre 2025, denunciando motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. Ha sostenuto che le ragioni poste a fondamento dell’assoluzione per il capo c) avrebbero dovuto condurre all’assoluzione anche per gli altri due capi, e che la responsabilità era stata affermata sulla base di mere deduzioni, senza prove idonee a superare il ragionevole dubbio. In particolare, ha contestato che la locazione dell’immobile e la presenza al suo interno di un’officina dimostrassero che ne fosse titolare e che vi fossero stati rifiuti pericolosi smaltiti senza autorizzazione. Il Tribunale aveva invece desunto la titolarità dell’officina dal fatto che l’imputato avesse preso in affitto il locale, fosse stato visto collocare pezzi di automobile in un veicolo a lui intestato presente nel cortile e non fosse emerso il nominativo di altri titolari. Gli aveva attribuito il deposito e lo smaltimento incontrollato di rifiuti, qualificati come non pericolosi perché non erano stati svolti accertamenti specifici sulla loro pericolosità. Aveva inoltre rilevato che nel locale erano presenti barattoli di vernice e che le autofficine senza attività di verniciatura, e non quelle in cui tale attività si svolge, sono escluse dall’obbligo di autorizzazione per le emissioni in atmosfera.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo è generico, perché non espone le specifiche ragioni di diritto e i dati di fatto a sostegno delle doglianze, e mira a ottenere una nuova valutazione delle prove senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali. È stato ritenuto anche manifestamente infondato: la sentenza di merito contiene una motivazione non affetta dai vizi denunciati e risponde alle medesime obiezioni difensive, riproposte in Cassazione senza apprezzabili elementi di novità. La Corte ha precisato che il giudizio di legittimità non serve a scegliere la ricostruzione dei fatti ritenuta migliore, ma a verificare che la motivazione sia compatibile con il senso comune e resti entro i limiti della plausibile opinabilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso. Il testo non specifica gli articoli di legge relativi ai reati dei due capi di condanna.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione fondato su vizi della motivazione deve indicare in modo specifico le ragioni della censura e i dati di fatto che la sorreggono; è inammissibile la doglianza generica che riproponga obiezioni già esaminate dal giudice di merito senza un’apprezzabile novità critica.
- La richiesta di una rivalutazione o di una lettura alternativa delle fonti probatorie non rientra nel sindacato di legittimità, se non è accompagnata dalla specifica individuazione di un travisamento delle emergenze processuali valorizzate nella decisione impugnata.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non mira a stabilire se la ricostruzione dei fatti sia la migliore possibile né richiede alla Corte di condividerla: verifica che la giustificazione della decisione sia compatibile con il senso comune e non oltrepassi i limiti della plausibile opinabilità dell’apprezzamento.
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