Cassazione Penale, Ordinanza n. 09737/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di ricettazione, sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, contestava l'affermazione di responsabilità e la mancata riqualificazione del fatto nel diverso reato di incauto acquisto ex art. 707 c.p. La censura, pur formalmente ricondotta ai vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, soprattutto delle dichiarazioni testimoniali, e una diversa lettura dei dati di fatto già apprezzati nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse in realtà diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, e che la Corte territoriale avesse motivato in modo congruo e non illogico sull'integrale configurabilità della ricettazione e sull'impossibilità di derubricare il fatto in incauto acquisto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata, in cassazione, come veicolo per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre una diversa lettura del compendio probatorio a quella compiuta dal giudice di merito.
art. 707 c.p.
È stata chiesta la riqualificazione del fatto in incauto acquisto, ma la Corte ha ritenuto corretto il diniego di derubricazione.
art. 648 c.p.
La Corte territoriale ha ritenuto integrati tutti gli elementi costitutivi del reato di ricettazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente attinenti a violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
- La Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito né riesaminare l'attendibilità delle fonti di prova, salvo i limiti del controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione.
- La derubricazione da ricettazione a incauto acquisto può essere esclusa quando il giudice di merito, con motivazione congrua e non illogica, accerti la piena integrazione degli elementi costitutivi della ricettazione sulla base di plurimi elementi probatori.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.
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