Ordinanza n. 1938/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l’a.a. 2025/2026, presso l’Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. “semestre filtro” (o “semestre aperto”), indetta giusti D.M. n. 418 del 1 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia e/o, comunque, nella parte in cui non prevede l’inclusione e l’accesso della stessa parte ricorrente alla graduatoria medesima, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025 2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi 2 UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorché non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data; ancorché non conoscibili; R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorché non conoscibili; S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 20.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 20.2.2026; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia; e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale; nonché per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 20 gennaio 2026, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, graduatoria nazionale e atti della procedura del semestre filtro, comprese le prove, le correzioni, i decreti ministeriali e il diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la propria non ammissione e la graduatoria nazionale relativa alla procedura di accesso ai corsi di medicina, odontoiatria e veterinaria mediante semestre filtro, chiedendo anche l’ammissione, eventualmente in sovrannumero, al secondo semestre e l’ostensione della documentazione relativa alle prove. Sono state dedotte censure contro il meccanismo di formazione della graduatoria introdotto o modificato dal D.M. n. 1115/2025, per asserita violazione della par condicio, dell’affidamento e dell’imparzialità; contestazioni concernenti le modalità di correzione da parte di commissioni diverse, l’ambiguità o l’erroneità di quesiti, la mancata attribuzione o neutralizzazione di punteggi, la violazione dell’anonimato, la mancata assegnazione o redistribuzione di posti, la determinazione del contingente e del fabbisogno professionale, le modalità formative adottate dagli Atenei e irregolarità nello svolgimento delle prove. Sono state inoltre contestate la mancata ostensione della documentazione richiesta con istanza di accesso e i relativi dinieghi dell’Università e del Ministero.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza dei presupposti dell’art. 55 c.p.a., ritenendo, in sede di sommaria delibazione, non favorevolmente prognosticabili le censure. Ha giudicato non manifestamente irragionevole il meccanismo del D.M. n. 1115/2025, che consente l’ingresso in graduatoria anche a candidati privi di tre sufficienze, ma li colloca in fasce ordinate secondo il numero delle sufficienze e dei voti recuperati, preservando la posizione di chi aveva rispettato le regole originarie e bilanciando l’esigenza di coprire i posti con la tutela dell’affidamento e della par condicio. Ha ritenuto generiche le doglianze sulle commissioni e sulle modalità formative, non dimostrate le prassi difformi nella valutazione delle risposte aperte e irrilevanti, per le risposte multiple, le differenze tra commissioni. La mancata disponibilità della documentazione d’esame è stata ricondotta alla disciplina dell’accesso documentale e non considerata, di per sé, vizio della procedura. Eventuali quesiti ambigui o con più risposte corrette potrebbero incidere, al più, sulla valutazione individuale e sul punteggio del candidato, non comportare l’annullamento dell’intera selezione né l’attribuzione di punteggio per risposte omesse; inoltre, le censure sui quesiti a risposta multipla sono state ritenute carenti d’interesse perché il ricorrente non aveva indicato la risposta fornita né dimostrato che il diverso punteggio avrebbe consentito l’ingresso nei posti disponibili. Quanto all’anonimato, il TAR ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 27/2013, secondo cui rileva solo una violazione non irrilevante, escludendo allo stato la concreta possibilità di alterazione dei risultati in ragione della presenza di studenti sorteggiati, della chiusura dei contenitori e della rilevazione informatica preventiva da parte del Cineca. Sono state ritenute carenti d’interesse le censure sulla mancata assegnazione di tutti i posti, sulla redistribuzione dei posti riservati agli studenti residenti all’estero e sulla determinazione del contingente, poiché il ricorrente non era entrato in graduatoria. Le censure relative al fabbisogno professionale sono state dichiarate inammissibili per mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute, con avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. Il TAR ha altresì ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, con indicazione dei contenuti e dei termini perentori: venti giorni per la pubblicazione e ulteriori dieci giorni per depositarne la prova, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare, pari a euro 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede una prognosi favorevole sulle censure e la sussistenza dei presupposti cautelari; tali presupposti sono stati esclusi.
D.M. n. 418 del 30.5.2025
Costituisce il quadro originario delle regole del semestre filtro, utilizzato come parametro per valutare la posizione dei candidati e il successivo meccanismo di graduatoria.
D.M. n. 1115 del 22.12.2025
Ha modificato le regole di formazione della graduatoria consentendo, con un sistema per fasce e penalizzazioni, l’accesso anche a candidati privi di tre sufficienze, salvaguardando la posizione di chi aveva rispettato le regole originarie.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per avvisare il ricorrente dell’inammissibilità delle censure sul fabbisogno professionale in mancanza della chiamata in giudizio del Ministero della Salute.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall’elevato numero dei controinteressati, l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, purché siano indicati i destinatari e siano rispettate le garanzie del contraddittorio.
art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992
È richiamato quale base normativa della rilevazione ministeriale del fabbisogno professionale di medici e odontoiatri, rispetto alla quale il ricorrente non ha correttamente instaurato il contraddittorio.
art. 3, commi 1 e 2, l. n. 264/1999
È richiamato in relazione alla determinazione del potenziale formativo, del contingente dei posti e della compatibilità tra offerta formativa e fabbisogno professionale.
Massime di principio
- Una modifica postuma delle regole di una selezione pubblica può essere ritenuta compatibile con l’affidamento e la par condicio soltanto se introduce un meccanismo di graduazione che preservi la posizione di chi ha rispettato le regole originarie e ordini gli altri candidati secondo il grado di prossimità alle condizioni originariamente richieste.
- In una procedura selettiva, la scelta amministrativa tra più possibili meccanismi di copertura dei posti disponibili rientra nella discrezionalità dell’amministrazione ed è sindacabile in sede cautelare quando risulti manifestamente irragionevole o lesiva dei principi di imparzialità, affidamento e parità di trattamento.
- La contestazione di quesiti ambigui o erronei, ove fondata, può giustificare la rivalutazione individuale e la rettifica del punteggio del candidato interessato, ma non comporta automaticamente l’annullamento dell’intera procedura né l’attribuzione di punteggio per una risposta omessa.
- La censura relativa a un quesito o a un diverso criterio di attribuzione del punteggio è priva di interesse se il candidato non indica la risposta fornita e non dimostra che la rettifica richiesta gli consentirebbe di raggiungere una posizione utile in graduatoria.
- La violazione delle regole sull’anonimato di una procedura selettiva è viziante solo quando l’irregolarità sia non irrilevante e sia concretamente idonea a compromettere l’imparzialità della selezione o ad alterarne i risultati.
- Quando il numero dei controinteressati rende oggettivamente sommamente difficile la notificazione ordinaria, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, imponendo tuttavia l’indicazione nominativa dei destinatari e specifiche modalità di pubblicazione idonee a garantire l’effettività del contraddittorio.
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