Sentenza n. 533/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Questore di Modena Div.P.A.S.CatA12/21/Imm(rs) del 24 novembre 2021, di rifiuto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno posseduto da motivi di studio a lavoro subordinato per mancanza dei presupposti e contestuale revoca del permesso di soggiorno n. I15326902 scaduto il 31.12.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro subordinato e contestuale revoca del permesso di soggiorno scaduto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con un permesso di soggiorno per motivi di studio valido fino al 31 dicembre 2020, aveva chiesto il 26 febbraio 2021 la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. Ha dedotto, in termini generici, la violazione dell'art. 14 d.P.R. n. 394/1999 e dell'art. 5, comma 5, del testo unico sull'immigrazione, lamentando che l'amministrazione non avrebbe considerato il suo inserimento sociale e il quasi completamento del ciclo di studi. Non ha tuttavia indicato quale concreta prescrizione dell'art. 14 sarebbe stata violata né quale fatto nuovo sopravvenuto avrebbe imposto il rilascio del permesso ai sensi dell'art. 5, comma 5. È inoltre emerso che non era stata preventivamente richiesta allo Sportello Unico per l'Immigrazione la disponibilità di una quota necessaria per la conversione e che il ricorrente non aveva dimostrato il possesso dei requisiti di studio richiesti per il rinnovo del permesso: dopo avere superato nove dei quindici esami previsti, non aveva sostenuto con esito positivo alcun esame dal luglio 2019 fino all'esame del 12 gennaio 2022, successivo alla proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto generiche e non adeguatamente specificate le censure relative alla violazione dell'art. 14 d.P.R. n. 394/1999 e dell'art. 5, comma 5, del testo unico sull'immigrazione. Nel merito, ha rilevato che la conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato presupponeva la preventiva disponibilità di una quota richiesta allo Sportello Unico dell'Immigrazione, requisito non dimostrato dal ricorrente. Ha inoltre accertato il mancato rispetto dei requisiti di profitto previsti dall'art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, poiché il ricorrente non aveva superato gli esami richiesti negli anni successivi al primo; l'esame sostenuto il 12 gennaio 2022 era comunque successivo alla proposizione del ricorso. Da tali carenze il TAR ha fatto derivare sia l'impossibilità di ottenere il rinnovo del permesso per studio sia quella di ottenerne la conversione. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 14 d.P.R. n. 394/1999
La deduzione della sua violazione deve essere specifica e riferita a una concreta prescrizione; una contestazione generica non è sufficiente.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
La censura relativa alla mancata considerazione di fatti sopravvenuti richiede l'indicazione concreta del fatto nuovo che avrebbe dovuto condurre al rilascio o al rinnovo del permesso.
art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
Il rinnovo del permesso per motivi di studio presuppone il superamento di un esame durante il primo anno e di almeno due verifiche negli anni successivi; il mancato rispetto di tali requisiti impedisce il rinnovo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per lavoro subordinato presuppone la preventiva richiesta e disponibilità di una quota presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione, quando richiesta dalla disciplina applicabile; in mancanza, la conversione non può essere accordata.
- Il titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio deve dimostrare il rispetto dei requisiti di profitto previsti dall'art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999; il mancato superamento degli esami richiesti impedisce il rinnovo del titolo.
- Un esame sostenuto dopo la proposizione del ricorso non dimostra, ai fini della legittimità del diniego impugnato, il possesso dei requisiti richiesti al momento dell'adozione dell'atto o della proposizione della domanda.
- Le censure di violazione di legge devono indicare la concreta prescrizione normativa violata e il modo in cui il provvedimento se ne sarebbe discostato; deduzioni generiche non sono idonee a sostenere l'impugnazione.
- La deduzione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 richiede l'indicazione specifica del fatto nuovo sopravvenuto che avrebbe dovuto essere valutato dall'amministrazione ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso.
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