Sentenza n. 4562/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’esecuzione e/o l’ottemperanza della Sentenza n.° 3869/2025, del Tribunale di Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, sul diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per accertare l'inottemperanza dell'Amministrazione alla sentenza n. 3869/2025 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, e per ottenere le misure necessarie alla sua esecuzione. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente all'attribuzione della carta elettronica, cosiddetto bonus docenti, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015. La ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale si sono costituiti con atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo giudiziale né dimostrare l'esistenza di sopravvenienze o elementi ostativi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che l'attività richiesta all'Amministrazione dalla sentenza del Tribunale di Roma non risultasse eseguita e che dagli atti non emergessero elementi idonei a dimostrare il contrario o a giustificare l'inadempimento. Ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., il giudice ha affermato l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza diretta all'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario. Ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di perdurante inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta, senza facoltà di delega e senza compenso, il direttore generale del Ministero competente per materia, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge, per spese processuali, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo all'Amministrazione di conformarsi al contenuto della decisione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
carta elettronica (c.d. bonus docenti) per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento normativo del diritto alla carta elettronica oggetto della pronuncia del giudice ordinario da eseguire.
art. 74 c.p.a.
È richiamato dal giudice in relazione alla possibilità di fare riferimento a precedenti giurisprudenziali nella motivazione della sentenza.
art. 3 D.M. 55/2014
È richiamato per individuare, ai fini della liquidazione delle spese, i parametri relativi alle esecuzioni mobiliari, ritenuti maggiormente attinenti alla natura esecutiva del giudizio.
art. 4, comma 1, D.M. 55/2014
È richiamato per affermare che la liquidazione dei compensi deve tenere conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività, applicando nella fattispecie i valori minimi.
art. 4, comma 5, D.M. 55/2014
È richiamato per il principio della liquidazione per fasi e per escludere una distinta liquidazione della fase decisionale, ritenuta virtualmente indistinguibile dalle fasi di studio e introduttiva.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, limitatamente all'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al contenuto della decisione.
- Quando il ricorrente allega l'inadempimento dell'Amministrazione a un titolo giudiziale e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti, documentazione o elementi relativi all'avvenuta esecuzione, il giudice può accertare l'inottemperanza in assenza di prova contraria o di sopravvenienze ostative.
- In caso di accertata inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per eseguire il titolo e nominare preventivamente un commissario ad acta, stabilendo che intervenga senza compenso in caso di inutile decorso del termine.
- La costituzione dell'Amministrazione con un atto meramente formale, privo di contestazioni specifiche e di indicazioni sull'esecuzione del giudicato, non è sufficiente a superare l'allegazione dell'inadempimento formulata dal ricorrente.
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