Regolamento (UE) 2020/598
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/598 della Commissione del 30 aprile 2020 relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di latte scremato in polvere e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un aiuto all’ammasso privato per il latte scremato in polvere al fine di attenuare lo squilibrio tra offerta e domanda causato dalla pandemia di Covid-19. L’aiuto è fissato anticipatamente in due componenti, una per le spese fisse di magazzinaggio e una giornaliera per il periodo di ammasso contrattuale. Il testo disciplina inoltre requisiti di ammissibilità, termini di presentazione delle domande, durata minima e massima dell’ammasso e misure di flessibilità nei controlli in loco per gli Stati membri colpiti dalle restrizioni sanitarie.
Concessione di un aiuto all’ammasso privato di latte scremato in polvere, con fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto e deroghe temporanee ai controlli per l’emergenza Covid-19.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di aiuto per il latte scremato in polvere di origine dell’Unione già conferito all’ammasso, presentate nel periodo dal 7 maggio 2020 al 30 giugno 2020. Riguarda gli operatori del settore lattiero-caseario che intendono accedere all’aiuto all’ammasso privato negli Stati membri; si applicano inoltre, salvo deroghe del regolamento, il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. Sono previste deroghe limitate e temporanee alle modalità di controllo a causa delle misure anti-Covid-19.
Aiuto all’ammasso privato di latte scremato in polvere
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/598 della Commissione è adottato in risposta alla perturbazione del mercato lattiero-caseario causata dalla pandemia di Covid-19. La Commissione richiama la forte contrazione della domanda, le difficoltà operative nella filiera e l’aumento delle eccedenze di prodotti stoccabili, ritenendo opportuno intervenire per ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda tramite un aiuto all’ammasso privato.
Finalità e quadro normativo
La misura si inserisce nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e si fonda, per gli aspetti finanziari e attuativi, anche sul regolamento (UE) n. 1370/2013 e sul regolamento (UE) n. 1306/2013. Il testo precisa che, salvo deroghe espressamente previste, trovano applicazione il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.
Ambito di applicazione e prodotti ammissibili
L’aiuto riguarda esclusivamente il latte scremato in polvere di origine dell’Unione. Per essere ammissibile, il prodotto deve essere di qualità sana, leale e mercantile e rispettare i requisiti tecnici della sezione VI dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238. La misura è rivolta agli operatori che presentano domanda nell’arco temporale fissato dal regolamento.
Domande: termini e condizioni
Le domande di aiuto possono essere presentate dal 7 maggio 2020 al 30 giugno 2020. Il regolamento richiede che i quantitativi oggetto della domanda siano già stati immagazzinati al momento della richiesta. È inoltre previsto un quantitativo minimo di 10 tonnellate per ciascuna domanda, in un’ottica di semplificazione amministrativa.
Importo dell’aiuto e durata dell’ammasso contrattuale
L’aiuto è determinato in via anticipata per garantire rapidità e flessibilità operativa. Sono previste due componenti:
- 5,11 EUR per tonnellata immagazzinata, a copertura delle spese fisse di magazzinaggio;
- 0,13 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale.
L’ammasso contrattuale termina il giorno precedente lo svincolo dall’ammasso. Il contributo può essere riconosciuto solo se il periodo di ammasso contrattuale dura almeno 90 giorni e non supera 180 giorni.
Controlli e deroghe legate al Covid-19
Per effetto delle misure di contrasto alla pandemia, il regolamento introduce una flessibilità specifica sui controlli previsti dall’articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. Se l’organismo pagatore non riesce a effettuare nei tempi previsti i controlli sull’entrata in ammasso, lo Stato membro può:
- prorogare il periodo per i controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure;
- sostituire i controlli con prove pertinenti, come fotografie geolocalizzate o altre prove elettroniche.
Inoltre, se non è possibile svolgere controlli in loco senza preavviso a causa delle misure anti-Covid-19, tali controlli non sono richiesti durante il periodo di applicazione delle misure.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto direttamente applicabile, è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione dell’aiuto e norme applicabili
L’articolo 1 istituisce un aiuto all’ammasso privato di latte scremato in polvere ai sensi dell’articolo 17, primo comma, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Salvo disposizioni contrarie del regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.
Prodotti ammissibili
Ai fini dell’aiuto, il latte scremato in polvere deve essere di qualità sana, leale e mercantile e di origine dell’Unione. Deve inoltre rispettare i requisiti della sezione VI dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.
Presentazione delle domande e requisiti minimi
Le domande possono essere presentate dal 7 maggio 2020 e non oltre il 30 giugno 2020. Esse devono riguardare prodotti già conferiti all’ammasso. Il quantitativo minimo per ciascuna domanda è pari a 10 tonnellate.
Importo dell’aiuto e durata dell’ammasso
L’importo è fissato anticipatamente in 5,11 EUR per tonnellata immagazzinata per le spese fisse di magazzinaggio e in 0,13 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale. L’ammasso contrattuale termina il giorno precedente allo svincolo dall’ammasso. L’aiuto è concedibile solo se il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 90 e 180 giorni.
Deroghe ai controlli per Covid-19
In deroga all’articolo 60, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, se le misure anti-Covid-19 impediscono all’organismo pagatore di effettuare tempestivamente i controlli, lo Stato membro può prorogare il termine per i controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure oppure sostituire i controlli con altre prove pertinenti, come fotografie geolocalizzate o prove elettroniche. Inoltre, durante il periodo di applicazione delle misure non sono richiesti controlli senza preavviso se non eseguibili per tali ragioni.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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