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Sentenza

Sentenza n. 1255/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla riattivata procedura di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno richiesto con istanza di adozione di provvedimento espresso di rilascio/rinnovo in data 29.8.2025, e di ogni altro atto e/o provvedimento preparatorio, presupposto, consequenziale o, comunque, connesso anche non conosciuto, e condanna alla conclusione del procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202515985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 29 agosto 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sulla domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno e per ottenere la condanna dell'Amministrazione alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso. L'Amministrazione si è costituita, ma agli atti risultava depositata soltanto una nota della Questura del 15 gennaio 2026, senza la produzione di un provvedimento adottato in riscontro all'istanza del 29 agosto 2025 né degli eventuali atti adottati anteriormente alla presentazione della domanda. Il ricorrente ha quindi dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio, rilevando che, in assenza di prova dell'adozione di un provvedimento espresso in riscontro all'istanza, permaneva la situazione di inerzia amministrativa. Ha ordinato al Ministero dell'Interno e alla Questura di Roma di provvedere con un atto espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate, salvo l'obbligo di restituzione del contributo unificato in favore del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È stato posto a carico dell'Amministrazione l'obbligo di restituzione del contributo unificato in favore del ricorrente, pur nella compensazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere adottato un provvedimento espresso in riscontro a un'istanza, la persistente inerzia può essere accertata dal giudice amministrativo anche se l'amministrazione abbia depositato una mera nota priva di contenuto provvedimentale idoneo a definire il procedimento.
  • L'accertamento dell'illegittimità del silenzio comporta l'ordine all'amministrazione di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine fissato dal giudice, senza anticipare il contenuto della decisione amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

Testo integrale

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