Cassazione Penale, Sentenza n. 853/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 05/04/2024. Il secondo motivo chiedeva la riconsiderazione della responsabilità penale dell'imputata (contestazione della valutazione delle risultanze processuali); il terzo motivo censurava la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento di obblighi restitutori in modo irrituale, poiché la statuizione consentiva alternativamente di ritenere satisfattiva la rifusione del danno indicato in imputazione oppure una somma minore accettata dalla parte civile, rimettendo così a un terzo privato (la parte civile) la determinazione dell'esecuzione della sanzione penale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la Cassazione non può sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali ai precedenti gradi. Ha invece ritenuto fondato il terzo motivo, rilevando l'irritualità e la contraddittorietà della clausola che rimette a discrezione della parte civile l'efficacia della riparazione ai fini della sospensione condizionale. A fronte di tale contraddittorietà la sentenza impugnata è stata annullata. Tuttavia, verificata la decorrenza dei termini e considerando le sospensioni (complessivi 299 giorni) per un reato commesso fino al 1° gennaio 2016, è maturata la prescrizione. La Corte, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., ha rilevato d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, confermando le statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione quando non emergono cause di proscioglimento nel merito; la norma è stata applicata qui per dichiarare estinto il reato dall'imputata.
art. 578 cod. proc. pen.
Prevede l'annullamento senza rinvio e la conferma delle statuizioni civili quando la Cassazione annulla per motivi legati all'estinzione del reato; la Corte ha annullato senza rinvio e confermato le statuizioni civili in applicazione di questa norma.
Principio di non sindacabilità della valutazione delle risultanze processuali (giurisprudenza della Cassazione)
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione sulle risultanze fattuali e probatorie già valutate nei giudizi di merito; perciò i motivi diretti a rinnovare la valutazione probatoria sono inammissibili.
Massime di principio
- La Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito: i motivi che chiedono una rivalutazione integrale delle risultanze processuali sono, di regola, inammissibili.
- Qualora una statuizione penale subordini la sospensione condizionale della pena a prestazioni o atti la cui efficacia dipende dalla discrezionalità o dall'accettazione di un terzo privato (es. parte civile), la disposizione può essere ritenuta irrituale e invalida perché trasferisce a un soggetto estraneo il potere decisorio sull'esecuzione di una sanzione penale.
- La prescrizione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione (art. 129 c.p.p.) quando non emergono cause di proscioglimento; se la prescrizione è maturata, la Corte può annullare senza rinvio confermando le statuizioni civili (art. 578 c.p.p.).
- In casi di contraddittorietà della decisione penale che non consentono un semplice autocorrottivo, la via corretta è l'annullamento della sentenza di merito; tuttavia, se nel frattempo è intervenuta la prescrizione, l'effetto pratico può essere l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio.
- Nel valutare la prescrizione è necessario calcolare con precisione i termini, comprese eventuali sospensioni e cause di interruzione; anche sospensioni modeste (qui 299 giorni) possono essere decisive se l'evento criminoso è anteriore di anni.
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