Cassazione Penale, Sentenza n. 39159/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il rigetto, da parte della Corte d'appello di Potenza, della domanda di indennizzo per ingiusta detenzione relativa alla privazione della libertà subita nell'ambito di un procedimento per detenzione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/90). La difesa deduceva vizio di motivazione e violazione di legge sostenendo che la Corte della riparazione non avrebbe indicato comportamenti imputabili alla GIOVINAZZO con dolo o colpa grave e che la presunta "connivenza passiva" non poteva essere qualificata come ostativa, non essendovi rischio di gravi danni; inoltre il Tribunale che l'assolse aveva ritenuto la prova insufficiente a dimostrare un contributo, anche di mera agevolazione, della GIOVINAZZO all'attività illecita del marito.
La decisione
La Corte suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione della Corte della riparazione secondo la quale, alla luce degli atti (verbali di sequestro e perquisizione, dichiarazioni rese e rettificate dalla ricorrente) e della ricostruzione operata dal giudice dell'assoluzione, la GIOVINAZZO aveva tenuto un comportamento di connivenza passiva che, nella prospettazione del giudice della riparazione, concretava una condotta ostativa al diritto all'indennizzo perché contribuiva a creare la falsa apparenza di un coinvolgimento nell'attività illecita. La Corte ha ritenuto che il giudice della riparazione abbia correttamente valutato, in termini autonomi rispetto al processo penale, gli elementi a disposizione e abbia fornito motivazione adeguata e congrua. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è stata concessa rifusione delle spese al Ministero per genericità della sua memoria.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
detenzione di sostanze stupefacenti
Norma che delimita il reato che ha dato origine all'indagine; nel procedimento di riparazione la natura e quantità delle sostanze rinvenute e la loro suddivisione in dosi sono state considerate elementi fattuali rilevanti per valutare la condotta della ricorrente e l'esistenza di un quadro indiziante.
art. 314 cod. proc. pen.
indennizzo per ingiusta detenzione
La norma disciplina il diritto alla riparazione; nella sua applicazione il giudice della riparazione valuta autonomamente se il privato abbia causato o concorso a causare la detenzione con dolo o colpa grave, ossia se il suo comportamento abbia creato la falsa apparenza di illiceità che ha indotto l'azione repressiva.
Corte cost. n. 186/2000
riferimento a obbligo di pagamento alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza costituzionale utilizzata per giustificare l'inesistenza di esoneri dalla condanna al pagamento alla Cassa delle ammende in materia di ricorsi dichiarati inammissibili, salvo ragioni particolari non ravvisate nel caso.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione (art. 314 c.p.p.) compie una valutazione autonoma ex ante rispetto al giudizio di merito penale: non si tratta di accertare la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, ma se il comportamento della persona abbia comunque contribuito a creare la falsa apparenza di coinvolgimento (dolo o colpa grave).
- La "connivenza passiva" può ostare all'indennizzo se è oggettivamente idonea a integrare negligenza grave o tolleranza che abbia favorito la consumazione o la prosecuzione dell'illecito, in particolare se il soggetto era in condizione di impedirlo o se ha rafforzato la volontà criminosa dell'autore.
- La valutazione del giudice della riparazione si basa su tutti gli elementi probatori disponibili, compresi atti di sequestro, verbali e dichiarazioni (anche se rettificate) rese dalla persona interessata: cambi di versione rilevanti possono aggravare la valutazione sulla partecipazione o connivenza.
- Una motivazione adeguata e congrua del giudice della riparazione è difficilmente censurabile in sede di legittimità: il ricorso per vizi motivazionali richiede una critica specifica e circostanziata del percorso argomentativo del giudice di merito.
- In casi analoghi, chi richiede l'indennizzo deve dimostrare l'assenza di comportamenti che abbiano creato o rafforzato la falsa apparenza di responsabilità; l'eventuale semplice ‘complicità morale’ o conoscenza generica potrebbe non bastare a escludere l'ostatività se integra colpa grave.
- La declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso possono comportare condanne al pagamento delle spese e somme alla Cassa delle ammende; la memoria del resistente deve comunque contribuire concretamente alla dialettica processuale per ottenere la rifusione delle spese.
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