Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2631/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base, avvio del procedimento di rigetto e art. 5 del regolamento comunale che vietava gli impianti di telefonia mobile nel centro abitato e imponeva una distanza minima di 500 metri dal perimetro urbano

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di avvio del procedimento di rigetto, il successivo diniego espresso e l'art. 5 del regolamento comunale sugli impianti di telefonia, chiedendo altresì l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'istanza presentata il 3 marzo 2026 ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 259/2003 e del conseguente diritto all'installazione e all'esercizio della stazione radio base. L'istanza riguardava il lastrico solare di un edificio; ARPA aveva espresso parere favorevole sulla conformità alle emissioni elettromagnetiche e la Soprintendenza aveva rilasciato autorizzazione paesaggistica favorevole. La ricorrente ha dedotto che il Comune non aveva adottato un provvedimento definitivo entro il termine di sessanta giorni, sicché il silenzio-assenso si era perfezionato il 2 maggio 2026. Ha inoltre contestato la legittimità dell'art. 5 del regolamento comunale, che vietava in modo generalizzato l'installazione degli impianti nel centro abitato e imponeva una distanza minima di 500 metri dal perimetro esterno del centro urbano. Il Comune ha sostenuto l'incompatibilità dell'impianto con tale disposizione e ha lamentato la vicinanza dell'area a una scuola materna e a una struttura sanitaria. Il giudizio è stato notificato anche ad ARPA, Regione Siciliana, Soprintendenza ed ENAC, ma tali amministrazioni sono state ritenute prive di legittimazione passiva, poiché gli atti impugnati erano stati adottati esclusivamente dal Comune e ARPA e Soprintendenza avevano espresso pareri favorevoli.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha anzitutto accertato la formazione del silenzio-assenso previsto dall'art. 44 del d.lgs. 259/2003, poiché l'istanza era stata presentata il 3 marzo 2026 e, entro sessanta giorni, non era intervenuta una determinazione decisoria della conferenza di servizi, un parere negativo dell'organismo di controllo o un dissenso di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o dei beni culturali. Non risultava inoltre presentata alcuna richiesta di integrazione documentale idonea a sospendere il termine. Il preavviso di rigetto non è stato ritenuto sospensivo né interruttivo del termine: esso deve essere adottato in tempo utile per consentire la presentazione delle osservazioni e l'adozione del diniego finale entro i sessanta giorni dalla domanda. Poiché il diniego comunale era successivo alla formazione del silenzio-assenso, il Comune avrebbe potuto incidere sul titolo tacito soltanto mediante autotutela, nel rispetto dei relativi presupposti, non mediante un tardivo provvedimento di diniego. Il TAR ha inoltre ritenuto illegittimo l'art. 5 del regolamento comunale per violazione della disciplina statale sulle infrastrutture di telecomunicazione. Gli impianti di telefonia mobile sono opere di pubblica utilità assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e possono essere collocati, in linea generale, in qualunque zona del territorio comunale, purché sia assicurata la capillarità della rete. Regioni e Comuni possono stabilire criteri localizzativi puntuali, ma non possono introdurre divieti generalizzati o criteri distanziali generici ed eterogenei tali da confinare gli impianti fuori dal centro abitato e compromettere la copertura del servizio. Il decreto assessoriale sopravvenuto, recante prescrizioni paesaggistiche interdittive, è stato ritenuto irrilevante perché successivo agli atti impugnati, in applicazione del principio tempus regit actum. Il TAR ha quindi annullato il diniego finale e l'art. 5 del regolamento, accertato la formazione del silenzio-assenso, estromesso dal giudizio ENAC e le amministrazioni regionali intimate e condannato il Comune al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, compensandole nei confronti delle altre amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione disciplina il procedimento autorizzatorio per l'installazione delle stazioni radio base e prevede la formazione del silenzio-assenso decorso il termine di sessanta giorni, salvo gli atti ostativi previsti dalla norma.

  • art. 44, comma 6, d.lgs. 259/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La richiesta di integrazione documentale può giustificare la sospensione del termine per la formazione del silenzio-assenso; nel caso concreto non risultava adottata.

  • art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003

    comunicazione di una determinazione decisoria della Conferenza di Servizi o di un parere negativo dell’organismo di controllo, ovvero di un dissenso di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali

    In assenza degli atti ostativi specificamente previsti, il silenzio-assenso si perfeziona allo scadere dei sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    il preavviso di rigetto non produce effetti sospensivi, e tampoco interruttivi, del termine di cui all’art. 44, comma 10, del D. L.vo n. 359/2003

    Il preavviso di rigetto si applica ai procedimenti per l'installazione di impianti di telefonia mobile, ma non sospende né interrompe il termine per la formazione del silenzio-assenso; deve essere comunicato in tempo utile affinché il diniego definitivo intervenga entro tale termine.

  • artt. 86, comma 3, e 90, comma 1, d.lgs. 259/2003

    le infrastrutture di telefonia mobile sono considerate opere di "pubblica utilità" e "sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria"

    La qualificazione degli impianti come opere di pubblica utilità e opere di urbanizzazione primaria impedisce una disciplina comunale che ne renda sostanzialmente impossibile la localizzazione e la capillare realizzazione.

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.

Massime di principio

  • Nel procedimento autorizzatorio per l'installazione di stazioni radio base disciplinato dall'art. 44 del d.lgs. 259/2003, il silenzio-assenso si perfeziona allo scadere di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza quando non intervengano, entro tale termine, gli specifici atti ostativi previsti dalla legge.
  • Il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis della l. 241/1990, pur applicandosi al procedimento per l'installazione di impianti di telefonia mobile, non sospende né interrompe il termine per la formazione del silenzio-assenso; l'amministrazione deve pertanto comunicarlo in tempo utile e adottare il diniego definitivo entro il termine di sessanta giorni.
  • Una volta formatosi il silenzio-assenso su un'istanza di installazione di una stazione radio base, l'amministrazione non può sostituirlo con un tardivo diniego ordinario, ma può incidere sul titolo tacito soltanto esercitando i poteri di autotutela nel rispetto dei relativi presupposti.
  • Le infrastrutture di telefonia mobile, in quanto opere di pubblica utilità assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, possono essere localizzate in qualunque zona del territorio comunale, nel rispetto della normativa di settore e dell'esigenza di assicurare la capillarità della rete.
  • Comuni e Regioni possono dettare criteri localizzativi puntuali per gli impianti di telefonia mobile, ma non possono introdurre divieti generalizzati o criteri distanziali generici ed eterogenei che, senza una verifica della copertura del servizio, confinino gli impianti fuori dal centro abitato o compromettano la fruibilità della rete.
  • Nel giudizio amministrativo è passivamente legittimato l'ente che ha adottato gli atti impugnati; le amministrazioni che abbiano soltanto partecipato al procedimento o espresso pareri favorevoli, senza essere autrici degli atti contestati, possono essere estromesse dal giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzioAutotutelaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.