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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19579/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità deriva dalla genericità dei primi due motivi e dalla novità del terzo motivo relativo alle attenuanti generiche, non dedotto in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 707 c.p. (possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli). I primi due motivi denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove e dei fatti, oltre a contestare l'idoneità allo scasso degli strumenti rinvenuti. Il terzo motivo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i primi due motivi generici e meramente assertivi, diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in cassazione; ha inoltre ritenuto il terzo motivo inammissibile perché la questione non era stata specificamente dedotta in appello, come richiesto dall'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    disposizione incriminatrice oggetto dell'affermazione di responsabilità; il giudizio di merito aveva ritenuto integrata la fattispecie sulla base dell'idoneità allo scasso degli strumenti rinvenuti.

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di ricorso devono essere specifici a pena di inammissibilità; la mancanza di specificità può essere anche estrinseca, quando non vi è correlazione tra la sentenza impugnata e le ragioni del ricorso.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    le questioni non dedotte come motivi di appello non possono essere fatte valere in cassazione; il motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto inammissibile perché nuovo.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in doglianze generiche o apparenti, prive di reale correlazione con la motivazione della decisione impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo la deduzione di specifici travisamenti decisivi delle emergenze processuali.
  • Le censure non previamente dedotte con l'appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, poiché il ricorso non può sostituirsi al giudizio di secondo grado.
  • La specificità dei motivi di ricorso va apprezzata sia in senso intrinseco sia estrinseco: non basta formulare una critica astratta, occorre confrontarsi con gli argomenti effettivamente posti a fondamento della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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