Sentenza n. 529/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione intimata in relazione all’istanza presentata dal ricorrente in data 25.6.2025 ed avente ad oggetto il rilascio di concessione demaniale in località Piano Mingardo di Palinuro del Comune di Centola per l’utilizzo per uso turistico di un’area della superficie di m.q. 3.500,00 (in Catasto al foglio 46, particelle nn. 409 e 519), nonché dell’obbligo di provvedere sull’istanza predetta mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sulla richiesta di rilascio di una concessione demaniale per l’uso turistico di un’area di 3.500 mq nel Comune di Centola, località Piano Mingardo di Palinuro
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente concessione)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, proprietaria di un’area sulla quale insiste un villaggio turistico, ha presentato alla Regione Campania, tramite il Genio Civile di Salerno, un’istanza PEC del 25 giugno 2025 per il rilascio di una concessione demaniale relativa a un’area individuata catastalmente e destinata a uso turistico. Non avendo ricevuto alcun riscontro, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, l’ordine di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Ha dedotto la propria legittimazione e il proprio interesse, nonché la violazione degli artt. 2 e 3 l. 241/1990 e degli artt. 3, 24 e 97 Cost. La Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che l’ampia discrezionalità esercitabile in materia di concessioni demaniali escluderebbe un obbligo di provvedere. Ha inoltre richiamato l’asserita occupazione abusiva dei fondi da parte di terzi, la classificazione dell’area come soggetta a rischio idraulico e l’intestazione catastale dei beni al Demanio pubblico dello Stato - ramo idrico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il silenzio-inadempimento della Regione e ordinandole di concludere il procedimento relativo all’istanza del 25 giugno 2025 mediante l’adozione, entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore, di un provvedimento espresso e motivato. Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti del rito sul silenzio: presentazione dell’istanza, natura provvedimentale dell’attività richiesta e obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere. La discrezionalità dell’amministrazione sulla possibilità di rilasciare la concessione non elimina l’obbligo di rispondere all’istanza. In materia di concessioni demaniali turistico-ricreative, l’amministrazione deve valutare la compatibilità dell’uso richiesto con le esigenze del pubblico uso e, ove ritenga possibile l’affidamento a terzi, attivare una procedura selettiva imparziale e trasparente, nel rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e massima partecipazione. Le circostanze relative all’occupazione abusiva, al rischio idraulico e alle risultanze catastali non escludono automaticamente l’obbligo di esaminare l’istanza, potendo essere valutate nel procedimento. Quanto all’intestazione catastale dei beni, il TAR ha ritenuto che essa non dimostrasse la titolarità in capo a un’altra amministrazione, anche considerando che il Genio Civile regionale aveva emesso ingiunzioni di pagamento per l’occupazione dei beni. La sentenza non ha riconosciuto alcun diritto al rilascio della concessione, limitandosi a imporre la conclusione del procedimento. Il TAR si è riservato, in caso di ulteriore inerzia, di nominare un commissario ad acta su istanza della ricorrente. La Regione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano il giudizio avverso il silenzio e consentono di chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’ordine di conclusione del procedimento.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto e costituisce il fondamento dell’obbligo di adottare un provvedimento espresso; il decorso del termine senza risposta determina il silenzio-inadempimento.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato quale base dell’obbligo di adottare un provvedimento espresso e motivato.
art. 36 Codice della navigazione
L’Amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.
La norma fonda l’obbligo dell’amministrazione di valutare l’istanza e di determinarsi sulla compatibilità della concessione con le esigenze del pubblico uso; la discrezionalità sul rilascio non esclude l’obbligo di provvedere.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
Impone, secondo l’interpretazione recepita dal giudice, che le concessioni demaniali turistico-ricreative siano assegnate mediante procedure selettive imparziali e trasparenti quando la risorsa è affidabile a terzi.
art. 37 Codice della navigazione
È richiamato quale disposizione che, unitamente all’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, subordina il rilascio delle concessioni demaniali marittime all’espletamento di procedure selettive a evidenza pubblica.
art. 4, commi 3 e 4, d.l. 118/2022, come modificato dalla l. 166/2024
È richiamato con riguardo ai contenuti essenziali del bando e ai principi di parità di trattamento, massima partecipazione e proporzionalità.
artt. 3, 24 e 97 Cost.
Sono stati invocati dalla ricorrente a sostegno della censura contro l’inerzia amministrativa; la decisione si concentra tuttavia sull’obbligo di provvedere derivante dalla legislazione amministrativa e demaniale.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento sono necessari la presentazione di un’istanza a provvedere, l’esistenza di un obbligo giuridico dell’amministrazione di determinarsi e la natura provvedimentale dell’attività richiesta, consistente nell’esercizio di un potere amministrativo.
- La discrezionalità dell’amministrazione in ordine all’accoglimento o al rigetto di una richiesta di concessione demaniale non esclude l’obbligo di esaminare l’istanza e di adottare un provvedimento espresso e motivato.
- A fronte di un’istanza per una nuova concessione demaniale turistico-ricreativa, l’amministrazione deve valutare la compatibilità dell’uso richiesto con le esigenze del pubblico uso e, ove ritenga possibile l’affidamento a terzi, avviare una procedura selettiva imparziale e trasparente, senza procedere direttamente al rilascio in favore del richiedente.
- Circostanze quali l’asserita occupazione abusiva dell’area da parte di terzi, la classificazione dell’area come a rischio idraulico o le risultanze catastali non escludono automaticamente l’obbligo di provvedere, ma devono essere valutate dall’amministrazione nel procedimento e nella motivazione del provvedimento finale.
- L’accoglimento del ricorso contro il silenzio impone la conclusione del procedimento, ma non comporta l’accertamento della fondatezza sostanziale della pretesa al rilascio della concessione.
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