Cassazione Penale, Ordinanza n. 31020/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna, resa in primo grado con rito abbreviato, a pena detentiva per un reato in materia di immigrazione. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva un unico motivo: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, c.p. in tema di recidiva, sostenendo che la recidiva fosse stata ritenuta senza considerare la concreta offensività dei precedenti penali richiamati, relativi a possesso di documenti di identificazione falsi e a violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio, e senza una reale valutazione della concreta riprovevolezza della condotta e dell'effettivo incremento di pericolosità del soggetto. In memoria, la difesa aggiungeva rilievi sul trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, ma in termini generici e senza specificare le ragioni di diritto e di fatto per cui essa avrebbe dovuto essere accordata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse specifica e congrua nel confermare la recidiva, avendo valorizzato la pericolosità e la propensione a delinquere dell'imputato, nonché i precedenti penali, anche specifici, come indice di accentuata pericolosità sociale e di perdurante inclinazione a delinquere, con incidenza sulla condotta contestata. Ha inoltre giudicato generiche le doglianze sul trattamento punitivo e sulla sospensione condizionale, perché non sorrette da puntuali indicazioni in fatto e in diritto. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stato disposto il versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non specifica oltre il contenuto del precetto.
art. 99, comma 4, c.p.
disposizione sulla recidiva; la Corte rileva che la sua applicazione è stata motivata in modo specifico valorizzando precedenti penali e indice di maggiore pericolosità e inclinazione a delinquere.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata come base del principio per cui, in caso di inammissibilità del ricorso con colpa, può essere imposto il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso contro la valutazione della recidiva è inammissibile quando si limita a una contestazione generica e non confronta puntualmente la motivazione della sentenza impugnata.
- La recidiva può essere legittimamente confermata se il giudice di merito motiva in modo specifico sulla pericolosità sociale dell'imputato e sulla sua perdurante inclinazione a delinquere, valorizzando anche precedenti specifici.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla sospensione condizionale della pena devono indicare in modo concreto le ragioni di fatto e di diritto per cui il beneficio sarebbe dovuto essere concesso; mere doglianze di asserita mancanza di motivazione sono generiche.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa nella causa di inammissibilità, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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