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Sentenza

Sentenza n. 4543/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per l'esecuzione della sentenza civile relativa alla carta docente, liquidando in euro 500,00 le spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti appellanti)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti, dopo avere ottenuto dal Tribunale di Genova una sentenza passata in giudicato che ordinava al Ministero l'attribuzione della carta elettronica per la formazione, avevano promosso giudizio davanti al TAR Liguria per ottenere l'esecuzione della pronuncia, non essendo stata costituita la carta docente. Il TAR aveva accolto il ricorso, assegnando al Ministero un termine di 60 giorni, ma aveva liquidato le spese di lite in euro 500,00, motivando con il carattere seriale della controversia. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese, deducendo che l'importo fosse meramente simbolico, lesivo del decoro professionale e inferiore ai minimi o valori tariffari previsti dalla normativa sui compensi professionali, chiedendo la liquidazione di euro 1.189,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero ha chiesto il rigetto, sostenendo che la causa fosse seriale, priva di complessità, non caratterizzata da attività difensiva dell'amministrazione e quindi idonea a giustificare una liquidazione ridotta.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello e riformato la sentenza del TAR limitatamente alla quantificazione delle spese del primo grado. Ha ritenuto che la liquidazione delle spese sia espressione di un potere discrezionale del giudice e che, nel caso concreto, la motivazione del TAR non fosse apodittica, poiché la controversia era oggettivamente semplice e seriale. Tuttavia, l'importo di euro 500,00 è stato ritenuto non corretto perché inferiore ai valori tariffari applicabili, anche considerando la riduzione prevista per l'identità della posizione processuale e l'assenza di questioni distinte o complesse. Il giudice ha precisato che non possono essere liquidate somme simboliche lesive del decoro professionale. Le spese del giudizio di appello sono state compensate per il parziale accoglimento e perché la domanda era stata proposta per un importo superiore a quello riconosciuto. È stata disposta la refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero e la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 4, D.M. 55/2014

    identità di posizione processuale dei vari soggetti

    Consente la riduzione del compenso quando la prestazione professionale riguarda soggetti con identica posizione processuale e non richiede l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.

  • D.M. 147/2022

    I valori tariffari approvati dal decreto costituiscono il parametro rispetto al quale la liquidazione giudiziale non può scendere sino a un importo simbolico, pur potendo essere ridotta in ragione della serialità e della semplicità della controversia.

  • art. 93 c.p.c.

    La liquidazione delle spese può essere disposta con distrazione in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • art. 92 c.p.c.

    Il giudice dispone di un potere discrezionale nella regolazione e compensazione delle spese, fermo il limite derivante dal divieto di liquidare somme meramente simboliche e, in via generale, di porre le spese a carico della parte vittoriosa.

Massime di principio

  • La quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice; quando il giudice applica la regola della soccombenza, non è necessaria una motivazione specifica sulla liquidazione, salvo che si discosti da tale regola o adotti una determinazione che richieda giustificazione.
  • La serialità, la semplicità della controversia, l'assenza di difese dell'amministrazione e l'identità delle posizioni processuali possono giustificare una riduzione dei compensi professionali, ma non consentono la liquidazione di una somma meramente simbolica e lesiva del decoro professionale.
  • I valori previsti dai parametri forensi costituiscono criteri di orientamento della liquidazione giudiziale e possono essere ridotti nei casi consentiti dalla disciplina applicabile; tuttavia, la liquidazione deve conservare un rapporto ragionevole con l'attività difensiva effettivamente prestata e non può scendere al di sotto di una soglia meramente simbolica.
  • In presenza di un contenzioso seriale, il giudice può riconoscere una somma inferiore a quella richiesta dalla parte, purché la liquidazione sia coerente con la ridotta complessità della causa e con i parametri applicabili; il parziale accoglimento della domanda sulle spese può giustificare la compensazione delle spese del grado di appello.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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