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Sentenza

Sentenza n. 768/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data -OMISSIS-, in punto di spese.

Giustizia amministrativa202503298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di pagamento delle spese di lite disposto da una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, quale difensore dichiaratosi antistatario e beneficiario della distrazione delle spese processuali, ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento, in favore della parte ricorrente, di euro 3.650,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza era stata notificata all'amministrazione l'8 ottobre 2023, non era stata impugnata ed era divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria della Corte d'Appello di Milano. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha quindi chiesto l'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentati il giudicato, la notifica del titolo, il decorso del termine dilatorio e l'inadempimento dell'amministrazione, non contestato in giudizio. Ha riconosciuto la legittimazione del difensore antistatario a chiedere l'esecuzione del giudicato: la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto al rapporto tra le parti, sicché il difensore distrattario è l'unico legittimato, nei limiti delle somme liquidate, a intimare il precetto e a promuovere il giudizio di ottemperanza per il pagamento delle spese e degli onorari. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione del ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario instaura un rapporto autonomo tra quest'ultimo e la parte soccombente e legittima il difensore, nei limiti della somma liquidata, a intimare il pagamento e a chiedere l'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, compresa la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato ai fini dell'eventuale onere del contributo unificato relativo al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il difensore in favore del quale siano state distratte le spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. è titolare, nei limiti dell'importo liquidato dal giudice, di un rapporto autonomo con la parte soccombente ed è legittimato a intimare il pagamento e a promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del capo relativo alle spese.
  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro l'amministrazione che non abbia eseguito una sentenza passata in giudicato recante condanna al pagamento di somme, una volta notificato il titolo e decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Quando l'amministrazione non adempie all'ordine di esecuzione impartito nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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