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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10993/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva proposto ricorso per revocazione avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione, assumendo che essa fosse affetta da errore di fatto perché risultava riferita a una controversia diversa da quella effettivamente dedotta. La controparte si è costituita con controricorso aderendo, in via sostanziale, all'istanza di revocazione, ma ha poi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi della legge n. 197 del 2022, documentando di avere presentato la domanda e pagato quanto dovuto. La Corte ha verificato la ricorrenza dei presupposti normativi per l'estinzione del processo in presenza della definizione agevolata e dell'inserimento degli atti impositivi nell'elenco trasmesso dall'Agenzia ai sensi del d.l. n. 13 del 2023.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia tributaria e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate e ha escluso la debenza del doppio contributo unificato, rilevando che la ricorrente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»

    La Corte lo richiama per affermare che, in caso di richiesta del contribuente e deposito della domanda di definizione e del versamento dovuto, il processo segue il regime sospensivo previsto dalla norma in vista della definizione agevolata.

  • art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione»

    La Corte applica la disposizione nel senso che il deposito della documentazione relativa alla definizione agevolata comporta la declaratoria di estinzione del giudizio anche in sede di legittimità.

  • art. 1, commi 186 ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamati come disciplina della definizione agevolata della controversia, la cui regolare attivazione è stata ritenuta dimostrata dalla documentazione prodotta.

  • art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023

    La Corte ne valorizza l'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate in funzione di accelerazione della dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità, quale elemento documentale della regolare definizione della lite.

Massime di principio

  • Quando il contribuente documenta di avere aderito alla definizione agevolata della lite tributaria e di avere effettuato il pagamento dovuto, il giudizio pendente va dichiarato estinto ai sensi della disciplina speciale applicabile.
  • L'inserimento degli atti impositivi nell'elenco trasmesso dall'amministrazione finanziaria ai fini della riduzione dei tempi di definizione costituisce elemento idoneo a confermare, allo stato, la regolare definizione della controversia e l'assenza di diniego.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, e non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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