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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11559/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna (GUP Tribunale di Asti, confermata dalla Corte d'appello di Torino) per reati connessi a fatturazioni per operazioni inesistenti. Il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. per presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza in sede di controllo; 2) mancata prova dell'inesistenza delle prestazioni fatturate alla Ligure Piemontese s.r.l. (contestando la valutazione della capacità tecnica/organizzativa dell'impresa e sostenendo l'utilizzo di personale esterno e mezzi idonei); 3) mancata assunzione/valutazione di una prova decisiva (sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova favorevole alla Ligure Piemontese s.r.l.); 4) mancata prova dell'inesistenza delle operazioni fatturate allo Studio Trinchero (rapporti continuativi e "segnalazioni" di clienti). Il ricorso contestava la motivazione e la fondatezza degli elementi indiziari che avevano portato alla condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il c.1 generico perché non indicava quali atti fossero affetti dal vizio, quale incidenza avessero nella condanna né il momento in cui sarebbe sorto l'obbligo di rispettare le norme del codice di rito; ha richiamato la differenza tra dichiarazioni spontanee utilizzabili (art. 350, comma 7) e dichiarazioni su richiesta/sollecitazione vietate (commi 5-6). I motivi relativi alla prova delle operazioni (secondo e quarto) sono stati ritenuti inammissibili perché chiedevano una rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito; la Corte ha valutato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e basata su numerosi elementi convergenti (dimensioni aziendali, tempi di transito incompatibili, mancanza di specificazione delle operazioni, prelievi di contanti coincidenti, emissione in giorni festivi, ecc.). Il terzo motivo è inammissibile per genericità e, inoltre, il ricorrente aveva chiesto il rito abbreviato non condizionato, per cui non può dedurre in Cassazione la mancata assunzione di prova decisiva. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e al pagamento delle spese del procedimento (ex art. 616 cod. proc. pen.). La condanna di merito (pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione per i reati indicati) resta pertanto confermata.

Norme richiamate

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola che, nelle attività ispettive o di vigilanza, quando emergono indizi di reato vanno osservate le disposizioni del codice di procedura penale. La Corte rileva che, ai fini di censurare l'utilizzabilità di dichiarazioni, il ricorrente deve indicare gli atti specificamente affetti e la loro incidenza sulla decisione.

  • art. 350 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda la distinzione tra dichiarazioni spontanee rese dall'indagato sul luogo e nell'immediatezza del fatto, utilizzabili ai sensi del comma 7, e quelle rese su richiesta o sollecitazione degli inquirenti, la cui utilizzazione è vietata dai commi 5 e 6.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • art. 81 cod. pen.

    Articolo citato tra le disposizioni relative ai reati per cui è stato condannato l'imputato (concorrenti nel reato). Nessuna interpretazione specifica elaborata nella motivazione di legittimità oltre all'indicazione del riferimento normativo.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Riferimento normativo alle fattispecie tributarie contestate (reati connessi a fatturazioni inesistenti). La Corte non sviluppa un'interpretazione nuova della norma nel provvedimento di inammissibilità.

Massime di principio

  • Per censurare l'utilizzabilità di dichiarazioni rese durante attività ispettive occorre indicare nello specifico quali atti siano viziati, quando è sorto l'obbligo di applicare le norme di rito e dimostrare la decisività di tali atti rispetto al complessivo compendio probatorio; deduzioni generiche portano a inammissibilità.
  • La Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti o per proporre una ricostruzione alternativa degli elementi probatori: i rilievi che implichino nuova valutazione del merito sono inammissibili.
  • Chi sceglie il rito abbreviato non condizionato rinuncia in genere a dedurre in Cassazione la mancata assunzione di prove decisive; tali doglianze vanno formulate prima e nei limiti consentiti dal rito.
  • Per impugnare efficacemente una sentenza occorre: documentare e specificare le prove omesse o invalide, collegare tali vizi alla decisività nella decisione e sollevare le contestazioni tempestivamente nei gradi di merito competenti.
  • La genericità dei motivi di ricorso può comportare, oltre all'inammissibilità, l'obbligo di pagamento di somme a titolo di ammenda e delle spese processuali; quindi è strategico precisare e circostanziare i motivi per evitare sanzioni.

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