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Sentenza

Sentenza n. 4540/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.3314/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che lo aveva condannato ad attribuire al docente la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza n. 3314/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata, che aveva condannato il Ministero a corrispondergli complessivi 1.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024. Ha dedotto il mancato adempimento del Ministero e chiesto l'ordine di pagamento, le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.

La decisione

Il ricorso è accolto nei limiti precisati in motivazione. Il TAR ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di adempiere entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, pagando le somme dovute in base al titolo, detratti eventuali pagamenti parziali. I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'Amministrazione: questa deve determinarne l'esatta misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Sono dovuti anche gli ulteriori accessori legittimamente maturati e gli interessi legali successivi alla proposizione del ricorso, nei limiti indicati in motivazione. È stata respinta la richiesta di penalità di mora: dato l'esiguo importo del debito, l'astreinte sarebbe eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Per il caso di mancato adempimento nel termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivarsi su istanza del creditore; il commissario dovrà eseguire l'incarico entro i successivi sessanta giorni e determinare definitivamente il residuo dovuto, senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile sulla base di un titolo giudiziale passato in giudicato che fonda la pretesa creditoria, quando l'Amministrazione non vi abbia dato esecuzione.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

    L'ottemperanza mira a soddisfare il credito già riconosciuto dal titolo e non ne determina costitutivamente l'ammontare. L'Amministrazione può verificare il capitale residuo e gli interessi, quanto a misura e decorrenza, applicando titolo e legge e tenendo conto degli eventuali pagamenti parziali.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne pecuniarie, prima che possa essere avviato il recupero coattivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    le somme di cui alla lettera b) non sono dovute dal momento che è escluso l'uso delle astreintes di cui all’art.114, comma 4 lett.e) c.p.a. laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva;

    La penalità di mora può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; l'esiguità del debito può rendere l'astreinte eccessivamente afflittiva.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Le spese liquidate sono distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    La pronuncia dispone la distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

    La condanna alle spese comprende il contributo unificato secondo legge, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su un titolo giudiziale passato in giudicato ha la funzione di consentire il soddisfacimento del credito già riconosciuto e non di costituire nuovamente il diritto; la quantificazione deve quindi rispettare il titolo, le norme applicabili e gli eventuali pagamenti parziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione: l'esatta misura e decorrenza devono essere verificate sulla base del titolo e della legge.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando sia manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; in particolare, l'esiguità del debito può rendere l'astreinte eccessivamente afflittiva.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, il commissario ad acta nominato può essere attivato dal creditore e deve determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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