Cassazione Civile, Ordinanza n. 24746/2022 del 12/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la costruzione del Comando di Gruppo dell'Arma dei Carabinieri di Arezzo. L'appaltatrice aveva agito per ottenere il pagamento di maggiori compensi e indennizzi fondati su riserve iscritte nei documenti contabili, oltre al riconoscimento di termini suppletivi e di interessi per ritardi nei pagamenti, nonché la disapplicazione o riduzione della penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori. Il Tribunale aveva ritenuto tardivamente o mancata la conferma delle riserve al conto finale, riconoscendo solo una somma per interessi da ritardato pagamento. In appello la domanda è stata respinta e la Corte territoriale ha applicato la disciplina contabile del r.d. n. 350/1895, ritenendo operante la presunzione di accettazione del conto finale per mancata conferma delle riserve. Con il ricorso per cassazione la società appaltatrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362 e 1366 c.c., sostenendo che il contratto richiamava solo l'art. 54 del r.d. 350/1895 e non l'art. 64, e che la Corte d'appello aveva erroneamente esteso la disciplina delle riserve; 2) violazione dell'art. 64 del r.d. 350/1895, affermando che la presunzione di accettazione del conto finale era superata dalla persistente volontà di non rinunciare alle riserve, desumibile dall'iscrizione delle stesse prima e dopo il conto finale e dalla procedura bonaria avviata tra le parti; 3) nullità per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo agli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento del corrispettivo, con richiamo agli artt. 35 e 36 d.P.R. 1063/1962 e all'art. 4 l. 741/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché risolveva una censura di merito sull'interpretazione del contratto senza specificare puntualmente quali canoni ermeneutici fossero stati violati. Ha rigettato il secondo motivo perché ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 64 del r.d. 350/1895: la mancata conferma delle riserve al momento della sottoscrizione del conto finale comporta una presunzione relativa di accettazione, superabile solo da una prova positiva di non accettazione, che non può essere desunta da una riserva tardiva apposta dopo la sottoscrizione del conto finale né dalla mera pendenza o prosecuzione di un procedimento bonario. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello non aveva omesso di pronunciare sul capo relativo agli interessi, ma lo aveva comunque respinto ritenendo che il Tribunale avesse già riconosciuto gli interessi dovuti per ritardato pagamento; la censura non attaccava davvero questa ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 1362 e 1366 c.c.
Le censure che investono l'interpretazione del contratto in cassazione devono indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice di merito se ne è discostato; non basta contrapporre una diversa lettura della clausola.
art. 64 r.d. 25 maggio 1895, n. 350
La mancata conferma delle riserve al momento della sottoscrizione del conto finale fa sorgere una presunzione relativa di accettazione del conto e di rinuncia alle riserve precedenti, superabile solo con prova positiva di non accettazione; una conferma tardiva in un diverso documento non è idonea.
art. 54 r.d. 25 maggio 1895, n. 350
È richiamato come norma contrattualmente richiamata; la ricorrente sosteneva che il rinvio fosse limitato a tale disposizione, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sull'interpretazione della clausola.
artt. 63 e 65 r.d. 25 maggio 1895, n. 350
Richiamati per descrivere la sequenza procedimentale delle riserve e del conto finale, funzionale ai riscontri del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo e alla valutazione finale dell'Amministrazione.
art. 31-bis l. 11 febbraio 1994, n. 109
La procedura bonaria di composizione delle controversie può essere avviata anche prima della chiusura dei lavori; la sua prosecuzione successiva al conto finale non implica di per sé rinuncia della stazione appaltante alla decadenza.
artt. 35 e 36 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
Richiamati dalla ricorrente per sostenere il diritto agli interessi per ritardato pagamento del corrispettivo.
art. 4 l. 10 dicembre 1981, n. 741
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'autonomia del debito per interessi e la nullità della clausola contrattuale che imponeva la riserva.
art. 1384 c.c.
Richiamato in origine per chiedere la riduzione equitativa della penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori; tale domanda non è stata esaminata nel merito in cassazione per effetto della preclusione derivante dalla decadenza dalle riserve.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto la decisione su un capo della domanda o su un'eccezione autonomamente apprezzabile, non quando il giudice non esamini singole argomentazioni.
Massime di principio
- Nell'appalto, la disciplina delle riserve nel conto finale ha funzione di garanzia dell'ordinato accertamento contabile e della tempestiva verifica da parte della committente; perciò la conferma delle riserve al conto finale è un adempimento essenziale e non surrogabile con una mera riserva tardiva apposta dopo la sottoscrizione.
- La mancata conferma delle riserve al momento della sottoscrizione del conto finale integra una presunzione relativa di accettazione del conto e di rinuncia alle riserve precedenti, superabile solo mediante prova positiva e univoca della volontà di non accettare.
- Quando il contratto richiami solo alcune disposizioni della disciplina pubblicistica dell'appalto, la censura in cassazione sulla loro estensione deve confrontarsi puntualmente con la clausola contrattuale e con i canoni ermeneutici asseritamente violati; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa della pattuizione.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette di decidere su un capo autonomamente apprezzabile della domanda o dell'eccezione, non se trascura singole argomentazioni difensive o non aderisce alla tesi della parte.
- La pendenza o la prosecuzione di un tentativo bonario di definizione della controversia non vale, di per sé, a neutralizzare la decadenza dalle riserve, salvo che emerga una chiara rinuncia della stazione appaltante ad avvalersene.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24736/2022 del 12/08/2022
- ordinanza_civile · 12 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24737/2022 del 12/08/2022
- ordinanza_civile · 12 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24739/2022 del 12/08/2022
- ordinanza_civile · 12 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24740/2022 del 12/08/2022
- ordinanza_civile · 12 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24743/2022 del 12/08/2022
- ordinanza_civile · 12 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24744/2022 del 12/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →