Cassazione Penale, Ordinanza n. 29281/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per furto in abitazione aggravato e aveva negato le circostanze attenuanti generiche. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva confermato la responsabilità per furto in abitazione aggravato e aveva determinato la pena. Con un unico motivo ha dedotto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il diniego fosse sorretto da una motivazione solo apparente e stereotipata. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che, secondo giurisprudenza consolidata, il giudice di merito può giustificare il diniego delle attenuanti generiche con un congruo richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; nel caso concreto la motivazione della Corte di appello era coerente e logica, avendo valorizzato la sostanziale irrilevanza delle ragioni difensive, la gravità complessiva dei fatti e la personalità dell'imputato, già gravato da recidiva.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di un'analitica confutazione di tutte le deduzioni difensive.
art. 99 c.p.
La precedente applicazione della recidiva è stata valorizzata dal giudice di merito ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 624-bis c.p.
Il fatto oggetto del giudizio è qualificato come furto in abitazione aggravato.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede una motivazione particolarmente estesa o analitica quando il giudice individui in modo congruo gli elementi decisivi che sorreggono la valutazione negativa.
- È sufficiente una motivazione logica e coerente che si confronti con i motivi di appello, specie quando il giudice evidenzi la gravità complessiva del fatto e la personalità dell'imputato.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a censurare la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza confrontarsi efficacemente con le ragioni poste a base del diniego, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- La presenza di recidiva può essere legittimamente considerata, insieme ad altri elementi del caso concreto, nel giudizio di esclusione delle attenuanti generiche.
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