Cassazione Penale, Sentenza n. 5283/2022 del 14/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo relativo all'appartamento in Catanzaro (Vicoletto Montecorvino, n.1) e ad altri beni a lei intestati, ritenuti provento del delitto di cui all'art. 416-bis c.p. e di reati collegati (intestazioni fittizie, riciclaggio, reimpiego, violazioni fiscali). Lamentava specificamente violazione dell'art. 324 c.p.p. e difetto assoluto di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p., rilevando che la difesa aveva prodotto allegazioni e documentazione atte a dimostrare la liceità della provvista e la proporzionalità dell'acquisto (modalità di pagamento a rate, situazione reddituale), questioni non valutate in modo concreto dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse carente di motivazione concreta e specifica, arrivando a configurare una "carenza grafica della motivazione" rilevante ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p. Poiché il Tribunale non aveva affrontato né le principali deduzioni difensive (origine lecita della provvista, proporzionalità della misura, tempo e valore dell'acquisto, documentazione prodotta) né la specificità del bene, la Cassazione ha annullato l'ordinanza limitatamente al sequestro dell'abitazione indicata e ha rinviato gli atti al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio, con riferimento alla competenza prevista dall'art. 324, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Il sequestro era motivato come atto diretto a sottrarre beni ritenuti provento o strumento dell'associazione di tipo mafioso; la Corte richiama che l'asserita riconducibilità di un bene al reato non può sostituire una motivazione specifica sul nesso tra illecito e bene.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro preventivo e il riesame: la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio e ha richiamato la competenza ai sensi del comma 5.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Principio dell'obbligo di motivazione sufficiente e specifica: la Corte ha ritenuto sussistere un vizio di legge per insufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata, posto che mancavano risposte alle deduzioni difensive e una valutazione concreta del bene e della documentazione prodotta.
Massime di principio
- Il giudice che dispone o conferma il sequestro preventivo deve motivare in modo concreto e specifico il nesso tra il reato contestato e il bene oggetto di vincolo; affermazioni generiche sulla gravità degli indizi non sono sufficienti.
- Quando la difesa produce elementi (documentazione contabile, prove della provenienza lecita, indicazioni sul pagamento a rate, dati reddituali) il giudice deve valutare e confrontare espressamente tali elementi con l'accertamento della sproporzione tra valore dell'acquisto e mezzi leciti, non limitandosi a respingerli con formule generiche.
- La valutazione della proporzionalità della misura cautelare patrimoniale rispetto al patrimonio e all'attività economica del soggetto è obbligatoria e rilevante per la legittimità del provvedimento interinale di ablazione.
- La carenza motivazionale rilevata ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p. costituisce vizio di legge che può portare all'annullamento e al rinvio per nuovo esame da parte del giudice competente.
- In caso di annullamento per difetto di motivazione il giudice di merito (Tribunale) è tenuto a riesaminare gli elementi probatori e le deduzioni difensive con specificità, tenendo conto anche della natura e della funzione economica del bene in contestazione.
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