Ordinanza n. 1171/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il ritiro dell’arma
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di arma)
Prevale il privato
La controversia
La parte privata ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione dell’atto amministrativo impugnato. Dal testo emerge che l’atto riguarda il ritiro dell’arma e che l’appellante ha prospettato un pregiudizio professionale derivante da tale misura. L’appello è stato valutato sulla base della dinamica dei fatti riferita dall’appellante, non smentita dalla difesa erariale, costituitasi con una memoria definita di mero stile. Non sono indicati ulteriori motivi specifici di illegittimità dell’atto.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare e con riserva degli approfondimenti nella fase di merito, ha formulato una prognosi ragionevole di accoglimento dell’appello. Ha quindi ritenuto sussistente il fumus boni iuris, valorizzando la ricostruzione dei fatti fornita dall’appellante e non contestata in modo effettivo dall’amministrazione, nonché il periculum in mora con riguardo al pregiudizio professionale prospettato in relazione al ritiro dell’arma. L’appello cautelare è stato accolto e l’atto impugnato è stato sospeso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, sul quale il Collegio ha pronunciato accogliendo il gravame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto applicabile per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, quale base della tutela dei dati personali dell’interessato.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, il giudice amministrativo può formulare una prognosi di accoglimento del gravame sulla base della ricostruzione dei fatti offerta dall’appellante quando essa non sia stata effettivamente smentita dall’amministrazione resistente, ferma la necessità degli approfondimenti propri della fase di merito.
- La sospensione cautelare dell’atto amministrativo può essere disposta quando, oltre a una ragionevole prognosi favorevole sull’impugnazione, sia prospettato un pregiudizio professionale concreto e attuale derivante dall’immediata esecuzione dell’atto, tale da integrare il periculum in mora.
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