Sentenza n. 3078/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento 1) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 545 del 17 giugno 2024, a oggetto “concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato. Ammissione candidati” e dei relativi allegati, nella parte in cui si dispone la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; 2) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 722 dell’1 agosto 2024 e dei relativi allegati, a oggetto “rettifica delibera n. 545 del 17/06/2024 avente ad oggetto «concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato» e contestuale rettifica degli allegati B e C”, nella parte in cui si conferma la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; 3) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera c), si consente l’ammissione ai candidati in possesso di attività documentate presso studi professionali privati laddove tale previsione dovesse intendersi nel senso di prevedere una comminatoria di esclusione per l’ipotesi in cui il candidato non alleghi all’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti ulteriore documentazione a comprova; 4) del bando di concorso “per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato” nella parte in cui, alla lettera d), si richiede quale requisito specifico di partecipazione alla selezione l’“iscrizione all’Ordine Professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando”; 5) della deliberazione del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento n. 834 del 3 settembre 2024 e dei relativi allegati, a oggetto “rettifica delibera n. 545 del 17/06/2024 avente ad oggetto «concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato» e contestuale rettifica degli allegati B e C”, nella parte in cui si conferma la non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura; 6) di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente. Non essendovi opposizione dell’Amministrazione e in considerazione della richiesta della ricorrente, il Collegio ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
Atto impugnato: deliberazioni dell’Azienda Ospedaliera San Pio relative alla non ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi del concorso pubblico per due posti di dirigente avvocato, nonché clausole del bando sui requisiti documentali e sull’iscrizione all’Ordine professionale
Esito
Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la deliberazione di ammissione dei candidati, le successive deliberazioni di rettifica e le clausole del bando concernenti la documentazione comprovante l’attività presso studi professionali privati e l’attestazione dell’iscrizione all’Ordine professionale, nella parte in cui avrebbero potuto comportare la sua non ammissione alle ulteriori fasi della procedura. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 20 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando non residui un’utilità concreta e attuale conseguibile mediante la pronuncia giudiziale.
- In presenza di una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e della mancata opposizione dell’amministrazione, il giudice può compensare integralmente le spese di giudizio ricorrendo giusti motivi, anche su richiesta della parte ricorrente.
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