Sentenza del 24/09/2015 n. 1448 - Comm. Trib. Prov. Torino
IVA - Reati tributari - Fatturazione - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova - Ripartizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la detrazione dell’IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, cioè operazioni effettivamente eseguite ma non tra i soggetti indicati nelle fatture, per effetto dell’interposizione di un soggetto diverso da quello reale. Il contribuente sostiene di avere diritto alla detrazione, non essendo dimostrato che fosse consapevole di partecipare a una frode fiscale. L’Amministrazione finanziaria deve provare, mediante elementi gravi, precisi e concordanti, sia l’irregolarità dell’interposizione sia la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
La decisione
È riconosciuto il diritto del contribuente alla detrazione dell’IVA quando non sia provato che egli sapesse o potesse ragionevolmente sapere di partecipare a un’operazione fraudolenta. Non può essere imposto al contribuente l’onere di verificare preventivamente la qualità di soggetto passivo dell’emittente della fattura o la sua regolarità fiscale, trattandosi di controlli spettanti all’Amministrazione. L’onere della prova della frode e della consapevolezza del contribuente grava quindi sull’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Principio di neutralità dell’IVA e diritto alla detrazione
La detrazione dell’IVA non può essere negata al contribuente che abbia agito in buona fede, salvo che l’Amministrazione dimostri con elementi oggettivi la sua consapevolezza o conoscibilità della frode.
Regole sull’onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti
Spetta all’Amministrazione finanziaria fornire una prova fondata su elementi gravi, precisi e concordanti dell’inesistenza soggettiva dell’operazione e della partecipazione consapevole del contribuente alla frode.
Massime di principio
- In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, la mera irregolarità fiscale o soggettiva del fornitore non è sufficiente, da sola, a negare la detrazione IVA al cliente.
- L’Amministrazione deve dimostrare concretamente che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
- Il contribuente non è tenuto a svolgere controlli equivalenti a quelli dell’Amministrazione sulla posizione fiscale complessiva del proprio fornitore.
- La detrazione può essere negata quando esistano indizi oggettivi, gravi, precisi e concordanti, come anomalie commerciali evidenti, prezzi irragionevoli, assenza di struttura del fornitore o rapporti anomali, tali da rendere conoscibile la frode.
- È opportuno conservare documentazione commerciale, contratti, ordini, prove dei pagamenti, documenti di trasporto e verifiche ordinarie sull’affidabilità del fornitore, così da dimostrare la buona fede e la normale diligenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 set 2015Sentenza del 24/09/2015 n. 350 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 24 set 2015Sentenza del 24/09/2015 n. 498 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 24 set 2015Sentenza del 24/09/2015 n. 601 - Comm. Trib. Prov. Ferrara
- Sentenza · 24 set 2015Sentenza del 24/09/2015 n. 969 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 24 set 2015Sentenza del 24/09/2015 n. 976 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 24 set 2015Sentenza del 24/09/2015 n. 1808 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →