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Sentenza

Sentenza del 24/09/2015 n. 1448 - Comm. Trib. Prov. Torino

IVA - Reati tributari - Fatturazione - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova - Ripartizione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la detrazione dell’IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, cioè operazioni effettivamente eseguite ma non tra i soggetti indicati nelle fatture, per effetto dell’interposizione di un soggetto diverso da quello reale. Il contribuente sostiene di avere diritto alla detrazione, non essendo dimostrato che fosse consapevole di partecipare a una frode fiscale. L’Amministrazione finanziaria deve provare, mediante elementi gravi, precisi e concordanti, sia l’irregolarità dell’interposizione sia la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.

La decisione

È riconosciuto il diritto del contribuente alla detrazione dell’IVA quando non sia provato che egli sapesse o potesse ragionevolmente sapere di partecipare a un’operazione fraudolenta. Non può essere imposto al contribuente l’onere di verificare preventivamente la qualità di soggetto passivo dell’emittente della fattura o la sua regolarità fiscale, trattandosi di controlli spettanti all’Amministrazione. L’onere della prova della frode e della consapevolezza del contribuente grava quindi sull’Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Principio di neutralità dell’IVA e diritto alla detrazione

    La detrazione dell’IVA non può essere negata al contribuente che abbia agito in buona fede, salvo che l’Amministrazione dimostri con elementi oggettivi la sua consapevolezza o conoscibilità della frode.

  • Regole sull’onere della prova in materia di operazioni soggettivamente inesistenti

    Spetta all’Amministrazione finanziaria fornire una prova fondata su elementi gravi, precisi e concordanti dell’inesistenza soggettiva dell’operazione e della partecipazione consapevole del contribuente alla frode.

Massime di principio

  • In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, la mera irregolarità fiscale o soggettiva del fornitore non è sufficiente, da sola, a negare la detrazione IVA al cliente.
  • L’Amministrazione deve dimostrare concretamente che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a una frode.
  • Il contribuente non è tenuto a svolgere controlli equivalenti a quelli dell’Amministrazione sulla posizione fiscale complessiva del proprio fornitore.
  • La detrazione può essere negata quando esistano indizi oggettivi, gravi, precisi e concordanti, come anomalie commerciali evidenti, prezzi irragionevoli, assenza di struttura del fornitore o rapporti anomali, tali da rendere conoscibile la frode.
  • È opportuno conservare documentazione commerciale, contratti, ordini, prove dei pagamenti, documenti di trasporto e verifiche ordinarie sull’affidabilità del fornitore, così da dimostrare la buona fede e la normale diligenza.

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