Cassazione Penale, Sentenza n. 38825/2024 del 22/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di rapina (pena: 3 anni e 4 mesi e multa di 660 euro) denunciando: 1) errore nella qualificazione del fatto come rapina anziché furto con strappo; 2) errata esclusione della recidiva o mancata prevalenza delle attenuanti generiche; 3) omissione di applicare la diminuzione di pena per la lieve entità del fatto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati. Sul merito la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito che avevano escluso il furto con strappo e qualificato la condotta come rapina sulla base della violenza esercitata per vincere la resistenza della vittima; ha confermato l'applicazione della recidiva motivata dalla progressione criminosa e dalle precedenti condanne; ha altresì osservato che, sebbene la sentenza costituzionale n. 86/2024 sia retroattiva, il giudice d'appello aveva già escluso la lieve entità con motivazione che evidenziava la gravità e l'allarme sociale della condotta. Infine ha disposto la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Usato per valutare la ammissibilità del ricorso: il motivo deve essere consentito e sufficientemente specifico; la Corte lo ritiene generico e non conforme ai requisiti di ammissibilitÃ.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 581 per giustificare l'inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti o non specifici.
art. 628, primo comma, cod. pen.
art. 628, primo comma, cod. pen.; rilevata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva la diminuzione della pena quando il fatto risulti di lieve entità (sent. Corte Cost. n. 86/2024)
La Corte riconosce la rilevanza della pronuncia costituzionale e la sua retroattivitÃ, ma osserva che la lieve entità è stata già esclusa in motivazione dal giudice d'appello per la gravità della condotta.
Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024
sentenza n. 86 del 2024 della Corte Costituzionale
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 628 c.p. rendendo applicabile, in astratto, la diminuzione di pena per i fatti di lieve entitÃ; tuttavia la sua applicazione richiede che il giudice di merito abbia riconosciuto la lieve entità nel caso concreto.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019 (Melegari, Rv. 276558-01)
Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558 - 01
Richiama il principio secondo cui la rapina ricorre quando la violenza serve a vincere la resistenza della persona offesa anche se la cosa sottratta è aderente al corpo; la violenza costituisce il mezzo della sottrazione e non meramente un effetto dello strappo.
art. 616, cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Distinzione rapina vs furto con strappo: la rapina è configurata quando la violenza o la minaccia è strumentale a vincere la resistenza della vittima; se la violenza è mera conseguenza dell'allontanamento della cosa senza superare la resistenza, può trattarsi di furto con strappo.
- Specificità dei motivi in Cassazione: i motivi di ricorso devono essere consentiti dalla legge e formulati con la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; affermazioni generiche o ripetitive comportano l'inammissibilitÃ.
- Valutazione della lieve entità dopo pronuncia costituzionale: la sentenza della Corte Costituzionale è retroattiva, ma la diminuzione di pena per lieve entità si applica solo se, nel giudizio di merito, il fatto può effettivamente essere ritenuto di lieve entitÃ; una motivazione che evidenzia gravità e allarme sociale esclude tale applicazione.
- Recidiva e bilanciamento delle circostanze: l'applicazione della recidiva e la prevalenza delle circostanze aggravanti devono essere motivate con riferimento alla progressione criminosa e all'inefficacia deterrente delle condanne precedenti; giudizi di equivalenza senza specificità possono essere ritenuti insufficienti in Cassazione.
- Conseguenze dell'inammissibilitÃ: un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende; l'assenza di ragioni di esonero giustifica l'irrogazione della sanzione pecuniaria.
- Onere probatorio in sede di appello e Cassazione: la controprova della dinamica dei fatti e della rilevanza della violenza spetta al giudice di merito; la Cassazione verifica la correttezza logica e la congruità della motivazione, non riesamina i fatti se la motivazione è congrua.
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